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NASpI, chiarimenti dall’INPS sulla nuova disoccupazione


Ordine Informa

Con la Circolare numero 142 del 29 luglio 2015 l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti sulla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) introdotta con il decreto legislativo n. 22 del 2015 in attuazione della Legge 183/2014 c.d. Jobs Act.
L’INPS precisa che a seguito della pubblicazione della circolare n. 94 del 12 maggio 2015 in materia di indennità di disoccupazione NASpI, si è reso necessario fornire chiarimenti di carattere amministrativo-operativo su aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa, ma che possono avere incidenza sulla prestazione.

Con l’occasione l’INPS fornisce, tra l’altro, elementi utili all’interpretazione del paragrafo 2.5 punto 4) della circolare n.94 del 2015 in ordine al quale sono state segnalate incertezze circa gli effetti sul calcolo della durata della NASpI.

La circolare è molto importante in quanto chiarisce tutti quegli aspetti legati soprattutto ai requisiti delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, le 30 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi, il procedimento di calcolo della durata e dell’importo della prestazione e tanto altro ancora.

Qui di seguito mi limito a fornire il sommario della Circolare di cui allego il testo a fondo pagina per una più attenta lettura.

Premessa
Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore.

Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23 del 2015 e licenziamento disciplinare.

Requisito contributivo: almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

4.1. Meccanismo di neutralizzazione.

4.2. Neutralizzazione aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge n. 300 del 1970.

4.3. Neutralizzazione dei periodi di CIG in deroga.

4.4. Neutralizzazione dei periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati.

Requisito lavorativo: trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

5.1. Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

5.2. Eventi che consentono neutralizzazione ai fini della ricerca delle trenta giornate di lavoro “effettivo”.

5.2.a. Aspettativa sindacale ex art. 31 della legge n. 300 del 1970 e Cig in deroga.

5.2.b. Malattia integrata dal datore di lavoro.

Durata. Procedimento di calcolo. Ulteriori precisazioni.

Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI.

Servizio Civile Nazionale e indennità di disoccupazione NASpI.

8.1 Premessa ed evoluzione del quadro normativo.

8.2 Disciplina dei rapporti fra indennità di disoccupazione NASpI e Servizio Civile nazionale.

Nuova attività lavorativa in corso di prestazione.

9.1.Effetti del lavoro occasionale accessorio sull’indennità NASpI.

9.2 Effetti del lavoro intermittente sull’indennità NASpI.

9.3 Effetti del lavoro all’estero sull’indennità NASpI.

Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione. 11. Precisazioni alla circolare INPS n. 180 del 2014.

Precisazioni alla circolare INPS n. 180 del 2014.

(Fonte: Lavoro e Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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