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Mansioni: il ruolo degli accordi collettivi per l’attuazione della riforma


Ordine Informa

La nuova disciplina delle mansioni ruota in larga misura intorno al contratto collettivo di lavoro, che svolge un ruolo decisivo per l’attuazione delle diverse innovazioni contenute nel testo dell’art. 2103 del codice civile appena modificato dal Jobs Act.Queste innovazioni riguardano tutte le forme in cui può esplicarsi il cambiamento delle mansioni.
Per quanto riguarda le modifiche di tipo “orizzontale”, la nuova normativa cancella il requisito della necessaria equivalenza che deve sussistere tra le ultime mansioni svolte dal lavoratore e quelle di nuova assegnazione.

Dopo il Jobs Act, il datore di lavoro ha la facoltà di adibire il dipendente a tutte le mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento, anche se non equivalenti, con l’unico vincolo consistente nel divieto di assegnare mansioni riferite a una diversa categoria legale (pertanto, non possono essere assegnate mansioni operaie ad un lavoratore inquadrato nella categoria impiegatizia).

Il cambiamento è notevole: mentre in precedenza il potere di modificare le mansioni poteva essere esercitato solo restando nell’ambito della stessa area professionale, adesso il perimetro delle mansioni potenzialmente affidabili si amplia moltissimo, e ricomprende tutti i compiti collegati dalla contrattazione collettiva al livello posseduto dal dipendente.

Così, per fare un esempio, il passaggio dalle mansioni di sistemista IT del quarto livello a quelle di contabile, sempre del quarto livello, sarebbe stato sicuramente precluso nella vecchia disciplina, mentre adesso diventa possibile, a condizione che il contratto collettivo accomuni tanto le vecchie quanto le nuove mansioni nella stessa casella di inquadramento.

L’operazione diventa critica se manca una precisa declaratoria contrattuale: il cambio è comunque possibile, ma senza una clausola collettiva chiara diventa difficile provare la riconducibilità delle nuove mansioni al livello di provenienza. Il contratto collettivo riveste un ruolo importante anche per la disciplina del demansionamento unilaterale.

Il nuovo art. 2103 consente di adibire il dipendente a mansioni corrispondenti ad un livello inferiore rispetto a quello posseduto (ferma restando la retribuzione e il livello assegnato, che possono essere modificati solo con un “patto in deroga”), in due ipotesi: se c’è un mutamento organizzativo che impatta sulla posizione del dipendente, oppure negli altri casi previsti dai contratti collettivi.

Gli accordi sindacali possono, quindi, ampliare in maniera importante lo spazio di flessibilità gestionale garantito dalla norma. La contrattazione collettiva è fondamentale anche per la terza ipotesi di cambio delle mansioni contemplata dalla legge, quella verticale.

La legge stabilisce che l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva (ad eccezioni dei casi nei quali sia disposta per ragioni di carattere sostitutivo, e fatta salva l’eventuale diversa volontà del dipendente) dopo 6 mesi di adibizione continuativa a tali compiti, ed assegna agli accordi collettivi la facoltà di definire un arco temporale diverso, di durata maggiore oppure minore rispetto al periodo fissato dalla norma.

In tutti i casi nei quali la riforma menziona gli accordi collettivi, vale il principio affermato dal d.lgs. n. 81/2015: il riferimento riguarda gli accordi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale), a condizione che siano sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

(Autore: Giampiero Falasca Il Sole 24 Ore)

(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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