Skip to main content

Mancata formazione lavoratori in CIGS: in vigore il DM con le sanzioni


Ordine Informa

Nel decreto n. 140  del 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre  e in vigore dal 29 ottobre , arrivano le sanzioni per i lavoratori in Cigs che non partecipano, senza giustificato motivo, alle iniziative di formazione e di riqualificazione connesse alla fruizione dell’ammortizzatore sociale.

L’obbligo di formazione è stato previsto dalla legge di Bilancio 2022 e le modalità di erogazione della formazione stessa sono state disciplinate dal decreto 142 del ministero del Lavoro, sempre del 2 agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre.

Viene stabilito pertanto che , ad assenze non giustificate comprese tra il 25% e il 50% delle ore complessive di ognuno dei corsi proposti, corrisponda una riduzione dell’indennità pari a un terzo del totale, con un minimo di una mensilità. Se le assenze sono tra il 50 e l’80%, viene tagliata la metà delle mensilità spettanti, sempre con il minimo di un mese. Con oltre l’80% di assenze corrisponde la decadenza dal trattamento di integrazione salariale. Le somme saranno recuperate escludendo la contribuzione figurativa e l’eventuale assegno al nucleo familiare.

Il decreto individua quali sono le assenze giustificate:

– stato di malattia o infortunio documentato;

– servizio civile di leva o richiamo alle armi;

– stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;

– citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, con esibizione dell’ordine di comparire;

– gravi motivi familiari documentati e/o certificati;

– limitazione legale della mobilità personale;

– ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè quando non c’è possibilità di valutazione di carattere soggettivo o personale del lavoratore.

Competenti ad accertare la mancata partecipazione sono gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, sulla base dei registri dell’ente che eroga la formazione. Il recupero degli importi sarà effettuato dall’Inps o dai fondi di solidarietà bilaterali.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X