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L’integrazione salariale attraverso i fondi di solidarietà


Ordine Informa

Ecco una breve guida a fondi di solidarietà bilaterali, istituiti per assicurare ai lavoratori una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
La legge n. 183/2014 all’art. 1, comma 2, lettera a), punto 7, ha fornito all’Esecutivo la delega per una revisione dei fondi di solidarietà introdotti dall’art. 3 della legge n. 92/2012.
A causa delle continue problematiche, tali forme di sostegno al reddito non sono mai riuscite a trovare la loro giusta collocazione e, a seguito di continui rinvii, la normativa risulta in gran parte disapplicata.
La precedente disciplina (L. 92/2012), infatti prevedeva:
• la costituzione di fondi di solidarietà di natura bilaterale presso l’INPS, a seguito di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, recepiti in D.M. interministeriali tra Lavoro ed Economia;
• in alternativa, l’adeguamento dei fondi esistenti in quei settori ove, da tempo, opera il sistema della bilateralità (come, ad esempio, nell’artigianato);
• l’adeguamento alla nuova normativa dei fondi che già operano sulla base di altre disposizioni come ad esempio, il credito, le assicurazioni, le ferrovie, le poste, il trasporto aereo ed i servizi esattoriali;
• un fondo di solidarietà residuale (art. 3, comma 19, della legge n. 92/2012) per datori di lavoro con un organico superiore alle 15 unità, non coperti da alcuna normativa sulla integrazione salariale nei cui settori non siano stati siglati accordi volti alla attivazione di un fondo.
Fondi di solidarietà bilaterali
Le nuove disposizioni sono disciplinate dall’art. 26 del D.lgs. 148/2015 per mezzo del quale si è voluto assicurare una forma di sostegno del reddito nei settori “non coperti” dalla integrazione salariale. A tale scopo, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono tenute a stipulare accordi, anche intersettoriali, con il fine di definire quelle forme integrative legate a riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, intervenendo con le causali previste per la materia della integrazione ordinaria e straordinaria (causali transitorie come per la CIGO, riorganizzazione, crisi aziendale, con continuazione dell’attività, contratti di solidarietà).

Ciascun fondo dovrà essere costituito presso l’INPS, con D.M. tra Lavoro ed Economia che dovrebbe essere emanato nei 90 giorni successivi al raggiungimento dell’accordo.
Il Decreto Ministeriale, con riferimento all’accordo collettivo raggiunto (il quale potrà prevedere anche la confluenza dell’eventuale fondo interprofessionale ex art. 118 della legge n. 388/2000), potrà prevedere:
• l’ambito di applicazione del fondo con riferimento al settore;
• la natura giuridica dei datori di lavoro;
• la classe di ampiezza dei datori di lavoro, con verifica del superamento della soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo, con cadenza mensile, avendo quale parametro di riferimento la media del semestre precedente.
È interessante precisare come i fondi non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS, che provvederà anche a determinare gli oneri di amministrazione attraverso un regolamento di contabilità.
Limiti dimensionali
Importante segnalare che il Legislatore ha voluto prevedere l’istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali“obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nel normale campo di applicazione della integrazione salariale ordinaria e straordinaria, per tutte le aziende che, mediamente, occupano più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti” (la legge n. 92/2012 aveva la soglia fissata a più di 15 dipendenti). Pertanto, tutti i dipendenti sono destinatari degli interventi con la sola eccezione dei dirigenti, se non espressamente indicato.
Inoltre vengono definite alcune disposizioni prettamente operative che è possibile così sintetizzare:
• i fondi già costituiti che, secondo la legge n. 92/2012 avevano la soglia dimensionale a 15 unità, debbono adeguarsi entro i1 31 dicembre 2015;
• il mancato adeguamento comporterà, di diritto, il trasferimento dei datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti al fondo di integrazione salariale (art. 29) e i contributi già versati o dovuti ai fondi di solidarietà già costituiti confluiranno nel predetto fondo;
• i fondi possono assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto sia alla NASpI o ad altra indennità dovuta per la perdita del posto di lavoro, sia ai trattamenti di integrazione salariali previsti per legge;
• possono prevedere emolumenti straordinari per il sostegno del reddito all’interno dei processi di incentivo all’esodo in favore dei lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nei 5 anni successivi;
• possono contribuire al finanziamento di programmi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con il supporto di fondi nazionali e comunitari.
Assegno ordinario
I fondi di solidarietà bilaterali saranno tenuti alla corresponsione di un assegno ordinario da riconoscere in relazione alle medesime causali ipotizzate, in via ordinaria, per l’integrazione salariale ordinaria (art. 12) e straordinaria (art. 22).
La durata massima, in un biennio mobile (che inizia dalla data in cui la prestazione viene erogata) non potrà essere inferiore a 13 settimane e non potrà essere superiore alle specifiche causali invocate (quindi 12 o 24 mesi) in una sorta di “parallelismo” con gli artt. 12 e 22 e, in ogni caso, nel rispetto della durata complessiva prevista al comma 1 dell’art. 4 (24 mesi, salvo l’eccezione della solidarietà).
All’assegno ordinario si applicheranno per quanto compatibili, le norme vigenti in materia di integrazione salariale ordinaria: tale ultima disposizione (ma qui occorrerà attendere i chiarimenti amministrativi dell’INPS e del Ministero del Lavoro) sarà da coordinare con una serie di istituti e prestazioni collegate al rapporto di lavoro (malattia, maternità, permessi, congedi parentali anche ad ore, secondo la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 80/2015).
Prestazioni ulteriori
Sono poi previste delle prestazioni ulteriori che i fondi di solidarietà bilaterali potranno erogare. Tra le varie tipologie è possibile individuare:
o l’integrazione economica, in termini sia di importi che di durata, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro o integrazione solo economica delle integrazioni salariali;
o gli assegni straordinari di sostegno al reddito all’interno di procedure finalizzate ad incentivare l’esodo in favore di lavoratori che nel quinquennio successivo maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o per quello anticipato;
o i contributi al finanziamento di programmi formativi atti alla riconversione o riqualificazione professionale, anche ad integrazione di fondi nazionali o comunitari.
Contributo di finanziamento e contribuzione correlata
Con i Decreti Ministeriali istitutivi dei vari fondi di solidarietà sarà determinata la contribuzione ordinaria ripartita per 2/3 a carico del datore e per 1/3 a carico di ogni singolo lavoratore in modo tale da costituire, anche sulla base dei bilanci di previsione, risorse adeguate per l’inizio dell’attività e per la prosecuzione a regime.
Qualora poi i fondi di solidarietà bilaterale dovessero prevedere la corresponsione dell’assegno ordinario, verrà definito un contributo addizionale da determinarsi in rapporto alle retribuzioni perse ma che non potrà essere inferiore all’1,5%.
Nel caso, poi, di un eventuale assegno straordinario da corrispondere all’interno di operazioni di incentivo all’esodo, il datore di lavoro sarà tenuto ad erogare un contributo straordinario che, nell’importo, corrisponde alla copertura dell’assegno erogabile, oltre alla contribuzione correlata.
I contributi di finanziamento saranno soggetti alle disposizioni sulla ordinaria contribuzione obbligatoria, con la sola eccezione relativa agli sgravi di natura contributiva.
Qualora venga erogato l’assegno ordinario, l’art. 34 del D.Lgs. 148/2015 dispone che i fondi di solidarietà bilaterali (art. 26) versino, alla gestione di iscrizione del lavoratore, la contribuzione correlata alla prestazione, con la sola eccezione legata al modello alternativo ove è il datore di lavoro a versare, direttamente, la contribuzione all’INPS.
La contribuzione sarà calcolata sulla base della previsione contenuta nell’art. 40 della legge n. 183/2010, il quale afferma che ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrative del reddito, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente, sarà pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione, riferita al mese nel quale si colloca l’evento. L’importo andrà determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
(Autore: Francesco Geria)
(Fonte: Fisco7)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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