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Licenziamento legittimo per attività incompatibili con lo stato di malattia


Ordine Informa

Secondo la Cassazione con  sentenza n. 5002/2024 , durante l’assenza per malattia, il dipendente non è autorizzato a svolgere alcuna attività lavorativa. Tuttavia, è consentito intraprendere un’altra attività lavorativa o extralavorativa, a condizione che non influisca negativamente sulla guarigione o sul rientro al lavoro del dipendente. Il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare che l’attività svolta durante l’assenza per malattia ritarda o compromette la guarigione. Dall’altra parte, il lavoratore la l’onere di  dimostrare che l’attività non interferisce con la sua salute e il suo recupero.

Nella sentenza la Suprema Corte ha confermato il licenziamento di un dipendente che è stato sorpreso a dare lezioni di kick boxing durante l’assenza per malattia, nonostante i certificati medici attestassero un peggioramento delle sue condizioni fisiche. L’utilizzo della relazione redatta da una agenzia investigativa, ingaggiata dal datore di lavoro,  è stata giustificata come prova, nonostante il lavoratore l’abbia negata formalmente. I giudici di legittimità hanno utilizzato la relazione dell’agenzia come prova indiziaria.

Sono state ammesse come prova anche le fotografie  ancorché disconosciute dal lavoratore. 

Pertanto,  secondo la Corte di Cassazione, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede sul lavoro può portare al licenziamento se un’attività durante la malattia ostacola il recupero del dipendente.

(Autore: AMS)

(Finte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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