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In caso di licenziamento collettivo la comunicazione finale è obbligatoria anche in cessazione di attività, sempre nel termine perentorio di 7 giorni.
A sancirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23736 del 22 novembre 2016, muovendo dall’interpretazione letterale dell’art. 24, comma 2, della legge n. 223/1991.
Nella nota giurisprudenziale della Fondazione Studi, in allegato, l’analisi della sentenza, nella quale la Suprema Corte ribadisce la necessità di inserire nella comunicazione finale l’elenco di tutti i lavoratori licenziati e di effettuare l’invio in modo tempestivo per verificare che l’invocata cessazione aziendale non dissimuli una cessione d’azienda o la ripresa dell’attività sotto altra denominazione o ubicazione.
(Fonte: CNO)