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Licenziamenti ritorsivi: risarcimento ridotto per chi non cerca un nuovo impiego


Ordine Informa

La Corte d’appello di Brescia con una sentenza del 2 febbraio 2023, in caso di licenziamento  ritorsivo,  ha ritenuto di estendere al regime della “tutela reale piena”(proprio dei licenziamenti dichiarati nulli),  il principio espresso dall’articolo 1227, comma 2, del Codice civile, in base al quale «il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza»

Pertanto dalla misura del risarcimento del danno dovuto al lavoratore, il cui licenziamento sia stato dichiarato nullo perché riconducibile esclusivamente a un motivo ritorsivo, deve essere detratto il periodo in cui il medesimo lavoratore avrebbe potuto essere impiegato in una occupazione alternativa per effetto della ricerca attiva di una ricollocazione professionale.

Se il lavoratore, in altri termini, non si è diligentemente attivato per ricercare un nuovo impiego a seguito del licenziamento ritorsivo, il risarcimento del danno non può ricomprendere tutte le mensilità fino al giorno della reintegrazione, ma deve essere limitato al periodo ragionevolmente necessario per trovare un altro posto di lavoro.Partendo dal rilievo che scopo della norma è colpire condotte non diligenti del soggetto danneggiato, il collegio bresciano perviene alla conclusione che tale principio si applichi anche al lavoratore che, a fronte di un licenziamento ritorsivo, non si sia attivato per trovare un altro lavoro nelle more del giudizio.

Se risulta accertato che nel periodo di disoccupazione, determinato dal licenziamento successivamente dichiarato nullo, il lavoratore non ha tentato di reperire un impiego alternativo, il risarcimento del danno non può coprire tutto l’intervallo non lavorato tra il giorno del recesso datoriale e la effettiva ricostituzione del vincolo contrattuale. Va valorizzata, in questo caso, la colpevole inerzia del lavoratore, che impone di ridurre l’indennità risarcitoria al periodo di tempo che, se il medesimo lavoratore si fosse diligentemente attivato, sarebbe stato sufficiente per trovare una nuova soluzione occupazionale.

La decisione è degna della massima attenzione, perché estende il concetto dell’aliunde percipiendum al regime sanzionatorio del licenziamento nullo. In questo ambito, la disciplina di legge (non solo l’articolo 2 delle tutele crescenti, ma anche l’articolo 18 della legge 300/1970) ha previsto di dedurre dal risarcimento i soli compensi che il lavoratore abbia ricevuto per effetto di un’altra occupazione.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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