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Le circolari non costituiscono fonti di diritti e obblighi
L’adeguamento del contribuente alle istruzioni, poi riviste, contenute negli atti dall’Amministrazione finanziaria non elide l’obbligazione tributaria sorta in ragione dei presupposti impositivi stabiliti per legge. L’inosservanza dell’obbligo per fatto dell’Amministrazione può riflettersi solo sulle conseguenze di quell’inosservanza ossia sulle sanzioni e sugli interessi moratori ordinariamente applicabili in quel caso.
È quanto ha avuto modo di ricordare la Suprema Corte con la sentenza n. 20710, pubblicata il 1° ottobre scorso.
Nel cassare una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, la Sezione Tributaria del Palazzaccio ha accolto il motivo di ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate ha lamentato la violazione di legge (in relazione agli artt. 1 e 16 del D.P.R. n. 633/72, nonché 10 L. n. 112/2000), atteso che, contrariamente alla determinazione addotta dalla CTR in ordine all’IVA non assolta dalla società resistente, la buona fede del contribuente, ancorché indotta da un’interpretazione poi rivista dell’Amministrazione, rileva ai soli fini dell’inapplicabilità delle sanzioni, non certo quale fatto estintivo di un’obbligazione tributaria sorta in ragione dei presupposti impositivi stabiliti per legge.
Il supremo collegio ha ricordato che gli atti dell’Amministrazione finanziaria – in particolare le circolari – non costituiscono fonte di diritti e obblighi; per cui, qualora il contribuente si sia conformato a un’interpretazione erronea fornita dall’Ufficio, è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell’affidamento, come ora espressamente prevede l’articolo 2, comma 10, dello Statuto del contribuente, senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, secondo le modalità stabilite dalla legge che la disciplina.
Nel caso esaminato, pertanto, il collegio regionale meneghino ha palesemente errato nell’esprimere un diverso convincimento: non si può infatti sostenere a buon diritto, in nome della tutela della buona fede, che l’adeguamento del contribuente alle istruzioni poi riviste dall’Amministrazione elida anche il corrispondente obbligo tributario, in quanto “l’inosservanza dell’obbligo per fatto dell’amministrazione può riflettersi solo sulle conseguenze di quell’inosservanza ovvero sulle sanzioni e sugli interessi moratori ordinariamente applicabili in quel caso” – si legge in sentenza.
La Suprema Corte ha quindi rimesso la causa alla CTR Lombardia per nuovo esame.
( Fonte: FiscalFocus)