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La legge di stabilità 2016 ha modificato i termini a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per effettuare accertamenti sui contribuenti. Vediamo quali sono le conseguenze, in concreto, di tali novità.
Il Legislatore della legge di stabilità 2016 torna sulla disciplina concernente la decadenza dei termini per l’accertamento appena riformata dal D.Lgs. 128/2015 disponendo:
• l’abrogazione del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reato tributario;
• l’allungamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni.
La ratio delle modifiche apportate dalla legge di stabilità al regime della decadenza accertativa è connessa al perseguimento di una maggiore certezza del diritto nel rapporto tra Fisco e contribuente. L’obiettivo è il superamento di una serie di criticità esistenti sull’applicazione dell’istituto del raddoppio dei termini accertativi in presenza di fattispecie penalmente rilevanti, non del tutto risolte dall’intervento della Consulta con la nota sentenza n. 247/2011 e del legislatore con il citato D.Lgs. n. 128/2015.
L’intera disciplina sul raddoppio dei termini viene soppressa. Di conseguenza, a prescindere dalla presenza o meno di responsabilità in ambito penale tributario, si applicherà la disciplina ordinaria; quest’ultima, tuttavia, subisce una sostanziale modifica, in favore dell’Amministrazione finanziaria, concedendo alla stessa un termine ordinario più ampio, rispetto all’attuale regime, per poter notificare i propri atti impositivi.
Le modifiche sono state apportate al primo comma degli artt. 59 del D.P.R. n. 633/1972 e 43 del D.P.R. n. 600/1973 ad opera, rispettivamente, dei commi 130 e 131 dell’art. 1, Legge n. 208/2015.
Per le annualità d’imposta per le quali:
• il contribuente ha presentato la dichiarazione, l’Agenzia avrà tempo fino al 31 dicembre del quinto anno(in luogo del quarto anno prima previsto) successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione per rettificare i modelli fiscali presentati;
• il contribuente ha omesso la dichiarazione, l’Agenzia avrà tempo fino al 31 dicembre del settimo anno (in luogo del quinto anno prima previsto) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuta essere presentata per esercitare l’azione accertativa.
Rispetto al passato, l’Amministrazione finanziaria dispone:
• di un’annualità aggiuntiva in caso di dichiarazione presentata;
• di due annualità in caso di dichiarazione omessa.
La novità più importante è rappresentata dalla circostanza che i nuovi termini temporali di cui dispone l’Amministrazione finanziaria per poter notificare i propri accertamenti riguardano le dichiarazioni fiscali a prescindere dalla commissione di violazioni di rilevanza penale tributaria nei singoli anni di imposta interessati.
Secondo il successivo comma 132 del medesimo art. 1 della Legge n. 208/2015, la decorrenza della nuova disciplina opererà a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Le novità introdotte sono sintetizzate nella tabella in allegato.
Per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare, le nuove regole si applicheranno a partire dalle dichiarazioni relative all’anno 2016 (Unico, IVA, IRAP, 730, 770 / 2017). Invece, per gli accertamenti relativi alle pregresse annualità d’imposta (quindi, fino all’annualità 2015 compresa, per i soggetti ccdd. “solari”), rimangono valide le precedenti disposizioni in termini di decadenza dell’azione accertativa, come modificate dal D.Lgs n. 128/2015: le dichiarazioni che saranno presentate il prossimo settembre 2016, relative al periodo di imposta 2015, potranno essere rettificate dall’ufficio entro il 31 dicembre 2020, ovvero, in presenza di reati tributari entro il 31 dicembre 2024.
Per completezza d’argomento va aggiunto che le disposizioni che prevedono il raddoppio dei termini accertativi di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2009 non subiscono modifiche. Si tratta di norme che introducono varie misure tendenti a contrastare la localizzazione di investimenti, attività economiche e attività finanziarie in Paesi Black List, ossia in Paesi e Territori che presentano regimi fiscali particolarmente privilegiati e/o non consentono un adeguato scambio informativo in materia fiscale con l’Italia. In particolare, restano raddoppiati i termini di decadenza per l’accertamento della violazione dell’obbligo dichiarativo concernente le disponibilità detenute nei Paradisi Fiscali.
In allegato al tabella esemplificativa
Dichiarazioni tabella riepilogativa
(Autore: Nicolò Cipriani)
(Fonte: Fisco7)