Fisco
I canoni di leasing concernenti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento, così come previsto per i beni mobili in generale. Il chiarimento inatteso arriva dall’Agenzia delle entrate che nel corso degli incontri con gli operatori ha risposto a un quesito relativo alle novità previste in materia di leasing introdotte dalla legge di stabilità 2014. In particolare, l’art. 1, commi 162 e 163 della legge n. 147/2013, prevede, per i contratti di leasing sottoscritti dal 1° gennaio 2014, una riduzione del periodo di deduzione fiscale che, si ricorda, è completamente svincolato rispetto alla durata del contratto. Per i beni mobili è ora stabilito che la deduzione avvenga in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento, mentre per i vecchi contratti (sottoscritti fino al 31 dicembre 2013) la deduzione deve avvenire nel più lungo periodo pari a due terzi del periodo di ammortamento. Nessuna novità invece è stata prevista per i veicoli a deducibilità limitata, di cui all’art. 164, c. 1, lett. b), del Tuir per i quali il periodo di deduzione fiscale è rimasto legato, anche per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2014, all’intero periodo di ammortamento, normalmente pari a quattro anni.
Fonte (ItaliaOggi)