Fisco Ordine Informa
Scadenze fiscali di dicembre: dopo IMU e Tares è il turno degli ademplimenti IVA, con i versamenti 2012 e l’acconto 2013.
Conguaglio IVA 2012
Il 27 dicembre è anche il termine ultimo per pagare le eventuali somme dichiarate e non versate relative all’IVA 2012. L’omesso versamento di ritenute certificate, in base all’articolo 10-bis del Dlgs 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni (per somme sopra i 50mila euro di mancato versamento annuale). In base all’articolo 10-ter dello stesso Dlgs 74/2000, le sanzioni penali possono scattare quando non si versa l’intera imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine dell’acconto dell’anno successivo. Per importi inferiori valgono le normali sanzioni per omesso versamento dell’imposta.
Acconto IVA
Sono tenuti a versarlo le Partite IVA che effettuano le liquidazioni mensili o trimestrali (produttori agricoli e contribuenti in regime dei minimi sono esonerati) calcolando un acconto pari all’88% del versamento IVA dovuto per il mese o trimestre dell’anno precedente, applicando l’aliquota a questo lordo. Per calcolare l’acconto IVA si può scegliere se utilizzare il metodo storico, previsionale o effettivo-analitico.
•Metodo storico: Per chi versa l’IVA mensile l’acconto si applica alla liquidazione di dicembre 2012; per chi versa l’IVA trimestrale ordinaria al debito d’imposta risultante da modello UNICO o dichiarazione annuale; per i contribuenti trimestrali speciali (come autotrasportatori o distributori di carburante), alla liquidazione periodica dell’ultimo trimestre 2012.
• Metodo previsionale: l’acconto si calcola sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. I contribuenti mensili pagano l’acconto di quanto ritengono di dover versare a dicembre 2013, i trimestrali ordinari di quanto si ritiene di versare in dichiarazione annuale IVA o di Unico, i trimestrali speciali l’88% dell’importo stimato per ottobre-dicembre 2013. Per rendere omogeneo il dato storico con quello previsionale, lo si considera al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
•Metodo effettivo-analitico: si basa sulle operazioni effettuate entro il 20 dicembre, pagando il 100% delle seguenti operazioni: annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (contribuenti trimestrali); effettuate ma non registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (contribuenti trimestrali); annotate nel registro fatture acquisti dal 1° al 20 dicembre (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (contribuenti trimestrali).
Versamento. Per il pagamento, esclusivamente per via telematica con modello F24, ecco i codici tributo: 6013 per contribuenti mensili, 6035 per quelli trimestrali. Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con altri crediti di imposte o contributi. Ci sono due precisazioni:
•Contribuenti trimestrali ordinari: a differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1% (è un interesse sulla dilazione di pagamento, non si applica all’acconto).
•Acconto versato: deve essere sottratto all’IVA da versare per dicembre (contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale IVA (contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del quarto trimestre (contribuenti trimestrali speciali).
Per un versamento tardivo, omesso o insufficiente si paga la sanzione del 30%. Scegliendo il ravvedimento operoso le sanzioni si dicucono allo 0,2% se si sana in 14 giorni (ravvedimento sprint), al 3% per chi corre ai ripari entro 30 giorni, del 3,75% entro l’anno.
(fonte PMI)