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Comuni promossi, bocciate regioni ed amministrazioni statali. È questa, a qualche giorno dalla scadenza del termine del 5 luglio, la fotografia sintetica del grado di compliance delle p.a. rispetto all’obbligo – imposto dall’art. 6, comma 9, del dl 35/2013 – di pubblicare sul proprio sito internet l’elenco completo dei debiti per i quali sono stati comunicati ai creditori l’importo e la data di pagamento. Sulla base della ricognizione effettuata ieri, i più diligenti risultano i sindaci. Fra i capoluoghi di regione, infatti, solo Bolzano, Bologna, Roma, Campobasso e L’Aquila risultano inadempienti (oltre ad Ancona, il cui sito era inaccessibile, forse perché in aggiornamento).
Alcuni comuni, pur avendo pubblicato l’elenco, sono incorsi in qualche imprecisione. Ad esempio, Torino e Bari hanno trascurato di oscurare i dati relativi ai creditori, contravvenendo a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria generale dello stato n. 30/2013. A Bari, inoltre, l’elenco presenta alcune voci di difficile comprensione, che sembrano fare riferimento alla presunta mancanza dell’impegno contabile necessario per procedere al pagamento. Singolare il caso di Cagliari, che annuncia l’attivazione di un servizio on-line denominato «Portale del creditore» per la «consultazione dei dati contabili, relativi ai crediti vantati dai fornitori nei confronti dell’amministrazione». Per accedere al servizio, però, occorre richiedere l’autorizzazione compilando un modulo attraverso la procedura di accreditamento. Il che pare in contrasto con la norma, che richiede una pubblicazione senza filtri dei dati essenziali relativi ai debiti.
Tutto ok, invece, per Milano, Genova, Trento, Firenze, Napoli, Palermo e Potenza. Corretta anche la scelta di Perugia, che con un comunicato fa sapere di non avere nulla da pubblicare. La stessa circolare n. 30, infatti, ha chiarito che sono esclusi dall’obbligo sia i debiti già pagati grazie alle misure ad effetto immediato contenute nel dl 35, che quelli rispetto ai quali non è possibile indicare una data precisa di pagamento, in quanto l’ente debitore non ha ancora precisa contezza di quali spazi finanziari in deroga al Patto e di quali e quante risorse potrà disporre.
Molto meno puntuali le regioni: solo Valle d’Aosta e Piemonte hanno fatto bene i compiti a casa, mentre la Basilicata ha dimenticato di tutelare la privacy dei suoi creditori. Tutte le altre mancano all’appello. Critica anche la situazione delle amministrazioni statali: fra i principali ministeri, infatti, nessuno risulta aver pubblicato l’elenco. In alcuni casi (Infrastrutture e Politiche agricole) si ritrovano solo gli elenchi previsti dall’art. 5, comma 1, la cui pubblicazione era necessaria per ottenere lo sblocco dei fondi.
Per quanto concerne le altre p.a., fra le province più grandi, l’unica in regola è quella di Milano, mentre le altre o riportano dati diversi da quelli necessari (Napoli, Torino) o non pubblicano nulla. Numerose anche le Asl e le aziende ospedaliere inadempienti; a riprova del fatto che uno dei punti più critici nell’applicazione del dl 35 riguarda proprio il canale regioni-sanità. In tali casi, in altri termini, il problema pare più di sostanza che di (mancato rispetto della) forma.
Ricordiamo, comunque, che la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è causa di responsabilità dirigenziale e disciplinare, purché, ovviamente, il relativo obbligo fosse effettivamente sussistente. Non sembra, invece, applicabile a tale fattispecie la sanzione pecuniaria da 100 euro al giorno, che riguarda i ritardi nella “certificazione” dei crediti, secondo la procedura prevista dall’art. 7, che indica come termine ultimo per adempiere il 15 settembre. Infine, merita sottolineare come l’accessibilità delle informazioni sia, in generale, assai problematica, anche per gli enti virtuosi. Solo in pochissimi casi, infatti, esse sono pubblicate sull’home-page, mentre quasi sempre occorre una non semplice ricerca.