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L’INPS, con la circolare n.76/2022 ed il successivo Messaggio 2637, ha illustrato le modifiche riguardanti l’adeguamento delle aliquote contributive in conformità alla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla Legge n. 234/221, disponendone l’entrata a regime a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2022.
Le modifiche che , a decorrere dall’elaborazione dei prospetti paga di luglio incideranno sulla gestione contributiva aziendale , sono diverse e molteplici soprattutto in relazione alla platea dei beneficiari (operai, impiegati, apprendisti, giornalisti, etc..) e alla tipologia di ammortizzatore sociale (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di solidarietà).
Con riferimento all’ampliamento della platea dei lavoratori che possono accedere alle tutele, è utile rammentare che, dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato di I, II e III livello e i lavoratori a domicilio.
Gli aspetti che dovranno essere attenzionati per l’elaborazione dei cedolini di luglio 2022 sono :
- per quanto concerne la CIGO le uniche modifiche apportate riguardano la platea dei lavoratori beneficiari delle tutele, estese anche agli apprendisti di I e III livello e i lavoratori a domicilio (fino al 31 dicembre 2021 la tutela era riconosciuta solo per la tipologia contrattuale dell’apprendistato professionalizzante).
- Per la GIGS le modifiche operate dalla riforma hanno un impatto maggiore poiché ne è stato ampliato l’ambito di applicazione; infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 – oltre ai datori di lavoro del settore industriale, che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti – rientrano nel campo di applicazione della CIGS anche i datori di lavoro che abbiano occupato nel semestre mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Inoltre, sempre a decorrere dalla medesima data rientrano nell’ambito di applicazione della CIGS, a prescindere dal numero dei dipendenti, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e, infine, i datori di lavoro titolari di farmacie che abbiano occupato mediamente oltre quindici dipendenti nel semestre di riferimento e che – non essendo destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 – sono soggetti alla disciplina del FIS.
L’aliquota è pari allo 0,90% di cui lo 0,60% a carico aziendale e lo 0,30% a carico del lavoratore.
Per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS e tutelati dal FIS, per il solo anno 2022 è prevista una riduzione indicata nella tabella a seguire.
L’adeguamento delle aliquote in questo caso riguarda tutti i lavoratori, quindi operai, impiegati, apprendisti, lavoratori a domicilio e giornalisti. - Anche la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali è stata oggetto di importanti modifiche , infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei citati Fondi è prevista per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della sola cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente. Inoltre, a decorrere dalla medesima data non dovrà esser versato il contributo per la CIGS. I fondi già costituiti dovranno adeguarsi al dettato normativo entro il 31 dicembre 2023 e, nelle more, i datori di lavoro verseranno la contribuzione al FIS. Anche in questo caso le modifiche si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, con qualsiasi tipo di contratto, e i lavoratori a domicilio.
- Anche per il FIS le modifiche sono molteplici. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il fondo è volto a tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, che occupano almeno un dipendente, non destinatari della cassa integrazione ordinaria e non coperti dai sopra citati Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano – Alto Adige. Inoltre, il raggiungimento del requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, fa sorgere – contestualmente – l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS. Le aliquote da versare al FIS modificate dalla riforma in via ordinaria subiscono inoltre una riduzione solo per i periodi da gennaio a dicembre 2022. Anche per il FIS le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2022 coinvolgono tutte le qualifiche, quindi anche operai, impiegati, apprendisti e lavoratori a domicilio.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)