Ordine Informa
In riferimento al lavoro sportivo si precisa che gli addetti alle pulizie, seppure svolgenti mansioni che favoriscono lo svolgimento dell’attività sportiva, non possono essere inquadrati come lavoratori sportivi e quindi ad essi si applicheranno le norme del diritto ordinario di lavoro, allorché gli stessi non svolgono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, né attività di formazione, didattica e assistenza alle attività sportive dilettantistiche.
In virtù del fatto che non possono essere ricondotte al contratto di lavoro sportivo queste mansioni potranno essere inquadrate come:
- Appalto a impresa di servizi (quindi lavoro autonomo);
- Contratto di lavoro subordinato (full time o part time);
prestazione occasionale PrestO (ciò proprio a differenza di quanto avviene per le prestazioni inquadrabili come lavoro sportivo per le quali non è attivabile questa forma di inquadramento).
Con riferimento alle prestazioni occasionali, queste ultime sono disciplinate dall’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 e dovranno essere rispettati i limiti di importo sia con riferimento al singolo committente e alla totalità dei committenti, sia con riferimento al prestatore.
Il prestatore dovrà inoltre iscriversi alla Gestione Separata INPS di cui alla Legge 335/1995 con versamento a carico esclusivo dell’utilizzatore nella misura del 33% e dovrà essere versato anche il premio INAIL, anch’esso ad esclusivo carico del Committente, nella misura del 3,5%.
I compensi percepiti non rilevano ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupazione e quindi non concorrono alla determinazione dell’eventuale limite per i percettori di Naspi.
Il Committente ha inoltre l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)