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Lavoratori sportivi- Esenzione fiscale 2023 con soglia a 15mila euro


Ordine Informa

Grazie agli emendamenti approvati in sede di conversione del Milleproroghe,  sono in arrivo nuovi correttivi di natura transitoria al decreto di riforma dello sport .

Due, in particolare, i temi: la proroga dei termini di abolizione del vincolo sportivo e l’applicabilità dei nuovi regimi fiscali per i lavoratori sportivi. Per quest’ultimi viene confermata la soglia di esenzione fiscale “complessiva” pari a 15mila euro annui per i compensi sportivi percepiti in tutto il 2023. Ciò a prescindere

dalla circostanza che per la prima parte dell’anno i compensi siano assoggettati al Tuir e per la restante parte dell’anno alle norme del decreto di riforma sport. Una previsione, questa, che risolve di fatto il problema che si era posto circa l’avvicendarsi delle due normative fiscali a cavallo dell’anno in corso. Si conferma così la volontà del legislatore di introdurre dei correttivi alle ultime novità per evitare, da un lato, effetti distorsivi a livello applicativo e, dall’altro, di prorogare ulteriormente l’entrata in vigore del decreto 36 di riforma dello Sport.

Altri interventi riguarderebbero un ulteriore slittamento al 1° luglio 2024 del termine da cui decorre l’abolizione del vincolo.  E cio’ in quanto sinora nessuna federazione o disciplina sportiva associata risulterebbe aver recepito tale previsione. Si prevede in capo alle Federazioni sportive e discipline sportive associate l’onere di adeguarsi, con apposito regolamento, entro il 31 dicembre 2023. In caso di mancata regolarizzazione entro l’anno, spetta alla competente Autorità delegata in materia di sport provvedere con decreto. Resta in ogni caso fermo il termine del 31 dicembre prossimo per l’abolizione del vincolo per quei tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti.

Gli emendamenti approvati non fanno altro che confermare la necessità di un raccordo tra le norme di riforma dello sport. Diversi sono infatti i difetti di coordinamento legislativo, frutto di proroghe e interventi inseriti a più riprese. Si pensi, ad esempio, agli adempimenti sul lavoro sportivo che, in sostanza, consentono agli enti di assolvere all’onere di comunicare le prestazioni di lavoro sportivo in essere direttamente al Registro sport, anziché al centro per l’impiego (articolo 28 del Dlgs 36/21, modificato con il Dlgs 163/22). L’efficacia della citata norma, insieme alle altre del Dlgs 36/21, è stata rinviata al 1° luglio prossimo dal Milleproroghe. Una previsione che rischia tuttavia di creare un corto circuito con quanto già inserito nel correttivo, che invece fissa al 1° aprile la data entro cui dovrà essere emanato di un decreto recante le specifiche tecniche sull’adempimento in parola.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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