Fisco
Pubblicati da parte dell’Agenzia delle Entrate chiarimenti e istruzioni operative in merito alle modifiche alla mediazione tributaria previste dalla Legge di Stabilità 2014 – articolo 1, comma 611, lett. a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147). Ricordiamo che l’istituto della mediazione tributaria consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20mila euro con la riduzione al 40% delle sanzioni.
Novità
Questa ha infatti cambiato quanto precedentemente disposto in tema di mediazione tributaria prevedendo:
che la presentazione del reclamo (ovvero l’istanza di mediazione) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
che la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di un a richiesta di parte;
l’applicazione delle “disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
che la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.
Entrata in vigore
In primo luogo l’Agenzia chiarisce che le modifiche alla mediazione tributaria si applicano agli atti notificati, ovvero ricevuti dal contribuente, a partire dal 2 marzo 2014. Per gli atti notificati antecedentemente a tale data si applicano le precedenti disposizioni.
Rifiuti taciti
In più, chiarisce l’Agenzia, “la nuova disciplina è altresì applicabile alle istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso”. Di conseguenze le “modifiche non si applicano alle istanze relative ai rifiuti taciti per i quali, alla predetta data, sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso”, alle quali si applicano continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni e i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2012. Viene inoltre precisato che “l’istituto della mediazione tributaria non si applica alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 31 marzo 2012 era già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso”.
Improcedibilità del ricorso
La presentazione del ricorso effettuato direttamente in CTP (Commissione Tributaria Provinciale), senza passare prima dalla procedura di mediazione o senza prima aver aspettato l’esito della mediazione, sarà improcedibile e non più inammissibile. Sarà dunque necessario attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima di potersi costituire in giudizio entro i successivi 30 giorni.
Sospensione feriale
Per le domande di mediazione relative si applicheranno le normali disposizioni sui termini processuali, dunque il termine dei 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione dovrà essere calcolato al “lordo” del periodo di sospensione feriale, dal primo agosto al 15 settembre.
Sospensione della riscossione
La riscossione delle somme dovute saranno sospesi per tutta la durata del procedimento di mediazione. Tale sospensione non si applicherà invece nei casi di improcedibilità della domanda. Poi, trascorsi i 90 giorni dovranno essere versati gli interessi previsti, a meno che non venga accolta l’istanza o sia stato concluso l’accordo di mediazione.
Contributi previdenziali e assistenziali
L’Agenzia precisa infine che nell’accordo di mediazione tributaria entrano anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni e interessi.
(fonte PMI)