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Con provvedimento del 15 gennaio us. l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo delle CU 2024 reddito 2023. La certificazione dovrà essere inviata all’amministrazione finanziaria e consegnata al lavoratore entro prossimo il 18 marzo (il 16 è sabato).
FRINGE BENEFIT
Tra le numerose novità che hanno interessato il periodo d’imposta 2023, la gestione delle differenziate soglie di esenzione dei benefit è una di quelle che ha maggiormente impegnato i sostituti d’imposta, ora chiamati a rappresentarla correttamente nella certificazione unica. Collegata all’applicazione della maggiore soglia di esenzione di 3.000 euro, è altresì l’indicazione del figlio fiscalmente a carico che vi ha dato diritto, a prescindere dall’eventuale riconoscimento delle detrazione previste dall’articolo 12 del TUIR per il medesimo familiare. Pertanto, come spiegato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 55/2023 e nella successiva nota dello scorso 27 ottobre e come illustrato in un esempio contenuto nelle istruzioni ministeriali, i dati dei figli a carico under 21 devono comunque essere esposti nella Cu (codice fiscale, numero mesi a carico, e percentuale).
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE TURISMO
Inoltre nel campo denominato “altri dati” si arricchisce del punto 479 che ospita il trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore del turismo, stabilimenti termali e della ricezione che hanno effettuato prestazioni di lavoro notturno o straordinario festivo tra il 1° giugno e il 21 settembre 2023 secondo l’articolo 39-bis del Dl 48/2023 (credito pari al 15% delle somme complessivamente corrisposte a tale titolo). Un’altra novità introdotta dalla legge di Bilancio 2023, è rappresentata dalle mance detassate al 5% in favore dei lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione, secondo regole e condizioni previste dall’articolo 1, commi 58-62 della legge 197/2022.
LAVORATORI SPORTIVI
In calce alla sezione fiscale è stata inserita la parte dedicata ai redditi erogati ai lavoratori sportivi tassati in base all’articolo 36, comma 6 (area del dilettantismo) e comma 6-ter (professionisti under 23 anni di età) del rinnovato Dlgs 36/2021, che beneficiano entrambi di una franchigia di esenzione annua complessiva di 15.000 euro. In caso di lavoratori sportivi dilettantistici inquadrati come co.co.co, in base agli articoli 35 e 37 del Dlgs 36/2021, i compensi corrisposti dal 1° luglio 2023, soggetti alla contribuzione della gestione separata Inps, devono essere esposti nella nuova sezione previdenziale 3-bis a loro dedicata.
(Autore: AMS)
(Fonte: Il Sole 24Ore)