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Tutte le novità previste dal decreto attuativo n. 22/2015 del JOBS ACT sui nuovi ammortizzatori sociali.Da maggio 2015 partono la NASPI e l’ASDI
Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 disciplina la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 cd, JOBS ACT. Si tratta della NASPI, ASDI e DIS- COLL. Vediamo in questo speciale le caratteristiche dei nuovI ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro:
la Naspi, che sostituirà progressivamente ASPI e MiniASPI) e
l’ Asdi (Assegno di disoccupazione sperimentale) che viene concesso solo a fronte di particolari impegni assunti dal lavoratore (formazione o lavori socialmente utili) sulla base di un progetto personalizzato formulato dai Centri per l’impiego.
NASPI sta per Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego Gli artt. da 1 a 14 del D.Lgs n. 22 – 2015 prevedono la sostituzione delle prestazioni ASpI e mini-ASpI con la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), con riferimento agli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.
La nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Per la NASpI si applica il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l’ASpI e la mini-ASpI; riguarda, quindi,
i lavoratori dipendenti privati – con esclusione degli operai agricoli
i dipendenti pubblici a tempo determinato;
I nuovi requisiti per usufruirne sono i seguenti:
tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione oppure
trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi (precedenti il periodo di disoccupazione). Rispetto all’Aspi vi è un ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione imponibile agli ultimi quattro anni e dell’elevamento del limite a 1.300 euro mensili (nel 2014 era pari a euro 1.165,58 mensili);
L’indennità NASPI viene ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione.
L’indennità NASpI non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.
La durata dell’indennità mensile NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (con esclusione dei periodi contributivi che abbiano già dato luogo a corresponsione di trattamenti di disoccupazione).
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017, si pone un limite massimo di durata pari a 78 settimane.Il suddetto limite di 78 settimane è superiore a quello generale, previsto, a regime, per l’ASpI, e coincide con quest’ultimo solo per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni.
Naspi: termini per le domande e data di entrata in vigore
Le norme sul termine e la modalità di presentazione della domanda e sui termini di decorrenza del trattamento della NASPI sono identiche a quelle per le indennità ASpI e mini-ASpI; il termine di presentazione della domanda è di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Infine, l’articolo 8 pone a regime la possibilità, in via sperimentale, per il periodo 2013-2015, di chiedere la liquidazione anticipata ed in unica soluzione dell’indennità (o dei ratei residui spettanti), ai fini dell’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa (anche già esistente).
La data di entrata in vigore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI, è fissata al 1° Maggio 2015.
ASDI – Assegno di Disoccupazione per le famiglie in stato di bisogno
L’ Assegno di disoccupazione (ASDI) è istituito dall’art. 16 in via sperimentale, con riferimento ad alcune categorie di soggetti titolari nel 2015 della summenzionata NASpI e per i quali l’intera durata di quest’ultimo trattamento sia stata fruita entro il 31 dicembre 2015. Il nuovo trattamento sarà concesso in caso di particolare stato di bisogno del nucleo familiare ma sarà subordinato all’accettazione di alune clausole come partecipazione a iniziative di formazione e accettazione di proposte di lavoro.
L’ assegno sarà concesso (in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande) nel rispetto della dotazione del Fondo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; inoltre, il comma 8 prospetta un’eventuale estensione – in relazione al reperimento delle risorse finanziarie – per i casi di percezione del trattamento base (cioè, della NASpI) negli anni 2016 e seguenti.
L’ASDI è riservato ai soggetti privi di occupazione ed in una condizione economica di bisogno (comma 1), con priorità per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in secondo grado di priorità, per i lavoratori in età prossima al pensionamento (comma 2).
Riguardo alla condizione economica di bisogno ed ai criteri di priorità, ulteriori disposizioni saranno definite con decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni. Il diritto all’ASDI sarà subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato, redatto dai competenti uffici dei Servizi per l’impiego e contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità per iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro; la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.