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L’Ispettorato nazionale del lavoro, nella circolare 4/2019 chiarisce che è preclusa la seconda ispezione se questa riguarda la stessa materia della prima, ad esempio: se il primo accertamento ha riguardato l’orario di lavoro, la seconda ispezione non potrà controllare nuovamente l’orario di lavoro, ma potrà verificare i versamenti contributivi. Inoltre, la preclusione opera soltanto se il datore di lavoro ha integralmente regolarizzato le contestazioni rilevate nel primo accertamento.
(Fonte: INL)
(Autori: AM)