Skip to main content

Introdotta un’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo


Ordine Informa

Il  Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2023 , approvando  in via definitiva  il decreto legislativo sul riordino e la revisione degli ammortizzatori , introduce anche  un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Si tratta di un contributo dal valore medio di 1.500 euro, erogato al soggetto richiedente in un’unica soluzione e corrisposto nella misura del 60% del valore, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno solare precedente alla richiesta.

Beneficiari sono coloro che lavorano alla produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto:

  • artisti e interpreti;
  • operatori di sale cinematografiche;
  • impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio;
  • autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, della produzione cinematografica, delle imprese di spettacoli viaggianti e delle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film,

che saranno individuati precisamente con da un apposito decreto interministeriale siglato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Cultura.

L’indennità di discontinuità è una misura strutturale e permanente cui hanno accesso coloro che lavorano nel settore sia a tempo determinato che in modalità intermittente, anche a tempo indeterminato, nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino dell’Unione europea;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito ai fini dell’IRPEF non superiore a 25.000 euro;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione;
  • avere un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico.

Il soggetto percipiente dell’indennità è tenuto a partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento professionale riguardanti le discipline dello spettacolo, in modo da conservare e accrescere le proprie competenze necessarie per rientrare a far parte del mercato del lavoro.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)




Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X