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L’INPS, con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023, fornisce ulteriori indicazioni per il riconoscimento dei benefici in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità.
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, infatti ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità (L.104). Fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Il decreto legislativo n. 105/2022, ha previsto, inoltre, che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Quanto al congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, e’ stato introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.
Ai fini della valutazione della spettanza del diritto, si evidenzia che, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso. Pertanto, a fare data dal 13 agosto 2022, è possibile usufruire del congedo in secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente – la parte dell’unione civile convivente – il convivente di fatto;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente – della parte dell’unione civile convivente -del convivente di fatto;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente – la parte dell’unione civile convivente – il convivente di fatto, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente – la parte dell’unione civile convivente – il convivente di fatto, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente – la parte dell’unione civile convivente – il convivente di fatto, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Sotto il profilo della gestione del rapporto di lavoro, l’istituto comunica i nuovi codici evento e conguaglio che i datori di lavoro privati dovranno utilizzare per denunciare nell’uniemens gli eventi fruiti a decorrere dal 1° maggio prossimo e per regolarizzare i flussi già trasmessi riferiti a periodi tra 13 agosto al 30 aprile. Per gli eventi fruiti dal 13 agosto 2022 al 30 aprile 2023, comunicati con i codici vecchi, l’Inps si riserva di definire le modalità con cui i dati dovranno modificare i dati già denunciati, adeguandosi alle nuove regole.
Inoltre, sempre dal periodo di competenza di maggio, tali eventi dovranno essere rappresentati nel flusso anche all’interno del calendario giornaliero, con il dettaglio delle ore fruite, l’indicazione del codice fiscale del familiare assistito, oltre ai nuovi codici evento con la relativa tipologia di copertura economica.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)