Ordine Informa
Con la circolare n. 10 del 22 marzo 2016, l’Inail fa il punto sulla nuova disciplina, introdotta dal decreto legislativo 151/2015, riguardante l’obbligo di trasmissione dei certificati medici all’Istituto e la denuncia di infortunio all’autorità competente di pubblica sicurezza.
Come chiarisce l’Istituto, la nuova disciplina prevede che “il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail, sia esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza”.
Tuttavia, il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare gli estremi del certificato medico nella denuncia di infortunio. Sarà poi l’Inail a rendere disponibile la certificazione tramite apposita applicazione resa disponibile da oggi.
Per la consultazione dei certificati tramite la suddetta applicazione sarà necessario digitare “il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso“.
Sempre con decorrenza dal 22 marzo 2016 non sarà più necessario trasmettere la denuncia di infortunio all’autorità competente di pubblica sicurezza. Tale adempimento, grazie al D.Lgs. 151/2015, è ora a carico dell’Inail, con riferimento agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
L’Istituto metterà a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, mediante la cooperazione applicativa, i dati relativi alle predette denunce. Nelle more dell’attuazione del nuovo sistema, le denunce saranno trasmesse alle questure, dall’Inail, tramite posta elettronica certificata.
Per dare attuazione pratica alle nuove modifiche normative, sul sito dell’Istituto, con decorrenza da oggi, saranno disponibili i seguenti servizi:
– Servizio certificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture sanitarie, per l’inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;
–Cruscotto certificati medici per la consultazione degli stessi dedicato ai datori di lavoro e intermediari.
(Fonte: 7 grammi lavoro)