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L’Inail nella nota prot. 2836/2019 precisa che la proroga al 16 maggio dell’autoliquidazione Inail 2018/2019 vale anche per le aziende che hanno cessato l’attività nei mesi di gennaio e febbraio 2019, le quali ordinariamente avrebbero dovuto pagare i premi e presentare le dichiarazioni delle retribuzioni per gli anni 2018 e 2019 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione (16 marzo o 16 aprile). Il chiarimento scaturisce dalla novità della revisione delle Tariffe Inail, con effetto dal 1° gennaio 2019, come prevista dalla legge di Bilancio 2019. Novità che ha comportato la proroga dei termini dell’autoliquidazione 2018/2019.
(Fonte: Inail)
(Autori: AM)