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Le istruzioni del modello Irap, pur contando la circolare 22/E/2015, sembrano però andare in contrasto con essa. In particolare non è chiaro chi debba fruire – tra distaccante e distaccataria – delle deduzioni riferite al personale, ed in particolare quella residuale sul personale a tempo indeterminato. Con la circolare, l’Agenzia ha affermato che i costi dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e in distacco andrebbero dedotti dall’impresa distaccante “con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso”.
La presa di posizione costituisce un cambio di rotta rispetto al passato, in quanto in precedenza l’amministrazione (risoluzione 2/DPF/2008 e circolare 263/1998) aveva sempre sostenuto una sostanziale neutralità della posizione dell’impresa distaccante (che non deduceva i costi ma non rendeva imponibili i rimborsi) affinché il peso dell’imposta ed eventuali benefici (come il cuneo fiscale) si concentrassero sulla distaccataria (risoluzioni 35/E/2009 e 235/2008). Si attendono chiarimenti.
(Fonte: AdE)
(Autori: AM)