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Il termine di ricorso non va ridotto


News Lavoro Ordine Informa

È incostituzionale il comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 124/2004 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2011.
La questione riguarda la diversa disciplina che si applica a due situazioni analoghe. L’articolo 16 del decreto 124/2004 ammette il ricorso al direttore dell’agenzia regionale del lavoro contro un’ordinanza-ingiunzione, entro trenta giorni dalla notifica. Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che il termine di 30 giorni per proporre opposizione al tribunale in caso di esito negativo del ricorso amministrativo scatta dalla notifica del provvedimento o dalla scadenza del termine fissato per la decisione. L’articolo 17 dello stesso decreto, invece, disciplina il ricorso al comitato regionale per i rapporti di lavoro e il comma 3 stabilisce che tale ricorso sospende il termine dei 30 giorni, ma lo stesso riprende successivamente detraendo i giorni compresi tra la notifica del provvedimento e la proposizione del ricorso.
La Corte costituzionale, con la sentenza 119/2013, ha ritenuto tale comma in contrasto con gli articoli 3 e 113 della Costituzione.
(fonte Il Sole 24 Ore)+
Cassazione Sentenza 119 2013


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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