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Il congedo di maternità è un diritto indisponibile


Ordine Informa

L’INPS, con il Messaggio Hermes n. 287/2024 del 22 gennaio, fornisce chiarimenti in merito alla gestione delle domande di congedo di maternità nei particolari casi di assenza di certificato telematico di gravidanza. L’Istituto infatti, nel confermare l’obbligatorietà della trasmissione del certificato telematico di gravidanza, ha ribadito che il diritto al congedo di maternità non è disponibile. D’altra parte, il divieto assoluto di adibizione al lavoro per le lavoratrici dipendenti, previsto dagli artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 151/2001, è penalmente sanzionato con l’arresto fino a sei mesi (art. 18, D.lgs. n. 151/2001). Per tale ragione, spiega l’Inps, il diritto al congedo di maternità non può essere precluso dalla circostanza che il medico certificatore non abbia proceduto al rituale invio del certificato attraverso lo specifico canale telematico. Sulla base di tali considerazioni, quindi, sono state fornite le seguenti indicazioni operative: · qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto solo prima della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato telematico di gravidanza; · nella residuale ipotesi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione; · nell’ipotesi in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN; · nel caso, infine, di totale assenza della documentazione sopra menzionata, il periodo di congedo di maternità può essere determinato computando i due mesi di “ante partum” a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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