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Gli apprendisti dimissionari devono applicare la procedura telematica 


Ordine Informa

La procedura telematica di comunicazione delle dimissioni introdotta dal d.lgs. n. 151/2015 si applica anche per gli apprendisti che recedono dal rapporto di lavoro al termine del periodo formativo che caratterizza questa speciale forma contrattuale.
Questo il chiarimento contenuto nella FAQ numero 47 appena pubblicata dal Ministero del lavoro sul proprio sito internet (www.lavoro.gov.it), nella sezione appositamente costituita per chiarire il funzionamento della nuova procedura di presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

Il tema affrontato dalla FAQ è meno scontato di quanto possa apparire, in quanto la questione non riguarda le dimissioni presentate dall’apprendista in un momento qualsiasi del periodo formativo, che non si differenziano in alcun modo dalle dimissioni ordinaria.

La questione riguarda invece, in maniera più specifica, il recesso comunicato dall’apprendista durante il periodo che segna la fine del percorso di apprendistato e il passaggio al rapporto di lavoro ordinario. Questa forma di recesso è disciplinata dall’art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015; secondo la norma, al termine del periodo di formazione ciascuna delle parti può recedere dal rapporto, dando un preavviso, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile; se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La specialità di questa forma di recesso (che può essere esercitata tanto dal lavoratore quanto dal datore di lavoro) consiste nel fatto che non è richiesta a nessuna delle due parti alcuna motivazione per il recesso.

Il Ministero del lavoro, al fine di fugare ogni dubbio in merito alla possibilità che questa specialità consenta di escludere l’applicabilità della procedura telematica, evidenza che l’apprendistato è pur sempre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, in quanto tale, è soggetto alla regole comuni applicabili a tutti gli altri contratti di lavoro.

La conclusione del Ministero appare coerente il dato letterale della legge (che elenca in maniera esplicita le fattispecie per le quali non si applica la procedura, senza citare il recesso dell’apprendista). Va tuttavia considerato che, in concreto, il rischio che il recesso dell’apprendista mascheri un’ipotesi di “dimissioni in bianco” (quella pratica, cioè, che proprio la procedura telematica vuole combattere) appare molto ridotto, perché il datore di lavoro non avrebbe molto interesse ad estorcere le dimissioni da un lavoratore che, alla fine del percorso di formazione, può comunque essere licenziato senza una motivazione.

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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