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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2023, il decreto interministeriale del 17 novembre 2023 (Lavoro, Disabilità e Finanze), con cui viene finanziato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999, per le assunzioni relative all’anno 2023. Si ricorda che il predetto Fondo è stato istituito al fine di incentivare le assunzioni di persone con disabilità. In particolare, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di 36 mesi pari al: · a) 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra; · b) 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). L’incentivo è altresì concesso, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)