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Farmaci e parafarmaci: detraibili o non detraibili?


Ordine Informa

Una importante voce di spesa detraibile ai fini IRPEF che i contribuenti possono inserire all’interno dei propri modelli 730 e Unico persone fisiche sono le spese mediche ossia le spese per farmaci, per parafarmaci e le spese riguardanti dispositivi medici. Vediamo quali sono gli importi che si possono scomputare e qual è la documentazione necessaria (in particolare analizzando le singole voci dello scontrino fiscale parlante) in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione IRPEF consiste nella detrazione dalla propria dichiarazione fiscale delle spese mediche sostenute per proprio conto o per il familiare a carico. Esse si detraggono nella misura pari al 19% dell’importo che eccede la franchigia di euro 129,11.

Come viene indicato anche nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate riportate nei modelli fiscali, la detrazione è spettante “se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino fiscale”) in cui devono essere specificati la natura, la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario”.

L’introduzione, a partire dal 1° marzo 2016, della ricetta cosiddetta elettronica (Dpcm 26 marzo 2008) non ha modificato al momento le sopraindicate condizioni così come indicate altresì all’art.10 comma 1 lett.b) del Tuir.

Ai fini del corretto inserimento dei dati all’interno del proprio modello 730, è necessario quindi controllare la codifica riportata sullo scontrino parlante in quanto esso identifica i relativi acquisti, che non sempre rientrano nella categoria dei prodotti detraibili.

In particolare danno diritto alle detrazioni fiscali i seguenti farmaci e parafarmaci:

– farmaci, medicinali, o altra abbreviazione indicante inequivocabilmente un farmaco come ad esempio med. o f.co: queste diciture, secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 156/2007, danno diritto alla detrazione fiscale del 19%;

– codice autorizzazione all’immissione in commercio, Aic: questo codice univoco è utilizzato per ragioni di privacy nello scontrino parlante, al fine di indicare il nome del farmaco attraverso un codice a barre. Tale codice a barre viene rilevato automaticamente attraverso lettura ottica (vedasi Circolare 40/2009 Agenzia Entrate);

– prodotti omeopatici: essi sono equiparati ai medicinali e definiti in base al D.Lgs. 219/2006;

– ticket: questa dicitura è utilizzabile esclusivamente per i medicinali erogati attraverso il SSN, per cui per detti farmaci è possibile usufruire della detraibilità di spesa al 19% (vedasi Risoluzione 10/2010 Agenzia Entrate);

– farmaci galenici: sono le preparazioni che vengono eseguite dalle farmacie presso il loro laboratorio dietro prescrizione medica e si distinguono in:

farmaci galenici officinali;

– farmaci galenici-magistrali: medicinali preparati dietro prescrizione medica di un determinato paziente;

– formule officinali: quando il farmaco galenico è preparato seguendo le indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri UE. Tali farmaci sono detraibili solo dietro prescrizione medica;

– SOP-OTC: sono acronimi utilizzati per i farmaci da banco o di automedicazione (OTC), entrambi detraibili al 19%, che non necessitano di prescrizione medica (vedasi Risoluzione 10/2010 Agenzia Entrate);

– medicinali fitoterapici: sono detraibili solo quando sono medicinali (vedasi Risoluzione 396/2008 Agenzia Entrate).

Risultano pertanto non detraibili le spese indicate nello scontrino parlante con le diciture “integratori alimentari” e “parafarmaci” (vedasi in particolare e rispettivamente la risoluzione n.256/E del 2008 e la numero 396/2008 dell’Agenzia Entrate).

Una importante novità riguardante la dichiarazione dei redditi, e in particolare il 730 precompilato, è l’inserimento diretto nello stesso modello fiscale delle spese mediche sostenute grazie all’introduzione del Sistema Tessera Sanitaria. Va precisato però che tali spese non riguardano tutti i farmaci e i parafarmaci e non comprendono i farmaci da banco acquistati senza prescizione medica.

(Autore: Fabrizio Tortelotti)

(Fonte: Fisco 7)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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