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L’INPS, con il messaggio 1400 del 29 marzo 2022, ha fornito indicazioni in merito alla proroga, per l’anno 2022, delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del D.L.n.109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018. L’Istituto ricorda che la norma, per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 – limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale – prevede l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della Legge 92/20212(c.d. ticket di licenziamento). Ai fini della fruizione degli esoneri bisogna inoltrare all’INPS apposita istanza on line. Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, verrà assegnato, dall’Istituto, il codice autorizzazione “0Q”.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)