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Nel caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo posta è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento a opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Questo è quanto affermato dalla sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 25138 depositata l’8 novembre.
In estrema sintesi una società ha impugnato una intimazione ad adempiere notificata a seguito di una cartella esattoriale non “adempiuta”. Mentre la Ctp ha accolto il ricorso, la Ctr ha dato torto alla tesi sostenuta dal contribuente. In particolare i giudici di secondo grado hanno ritenuto priva di pregio l’eccezione circa l’avvenuta notifica dell’atto presupposto (cartella di pagamento) risultando dagli atti la raccomandata con la quale era stata spedita la cartella esattoriale alla società contribuente. La veridicità delle attestazioni ivi contenute (con particolare riferimento all’individuazione del soggetto ricevente) poteva, quindi, essere contestata solo con querela di falso contro atto pubblico. Avverso la sentenza della Ctr la società ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il fatto che i giudici di secondo grado – senza badare all’avvenuto disconoscimento della firma del destinatario-consegnatario apposto sulla cartolina di ricezione della notifica della cartella esattoriale – hanno omesso di considerare che il predetto consegnatario non era stato in alcun modo identificato e qualificato, ed in questo modo risultava assente la qualificazione del soggetto ricevente (ossia uno dei requisiti previsti dalla norma affinchè la notifica a mezzo posta possa essere ritenuta valida).
La Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Per i giudici di legittimità la notifica della cartella è da ritenere valida. Ed infatti, se nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 Codice civile ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso della contribuente, ha richiamato il principio già affermato dalla stessa corte nella sentenza 11708/2011. Tale principio espresso nella predetta sentenza partiva dal presupposto che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento”. Per la Ctp di Vicenza, sentenza 33/07/12 depositata il 13 aprile 2012, Presidente e relatore Lionello Marini, la motivazione della predetta sentenza 11708/2011 non ha però risolto il problema relativo alla legittimazione del concessionario ad eseguire la notifica della cartella di pagamento direttamente a mezzo raccomandata a/r senza l’intermediazione di uno dei soggetti abilitati (ufficiali della riscossione, messi preposti alla notifica, messi comunali). Ed infatti, nella predetta sentenza, per la Ctp di Vicenza, la Cassazione non ha affrontato realmente i termini nei quali si pone la controversa questione sul se il concessionario sia, o meno, legittimato ad eseguire, dopo il 30 giugno 1999 (entrato in vigore il giorno 1 luglio 2009 il decreto modificativo che eliminato l’inciso “da parte dell’esattore”) “direttamente” la notifica della cartella di pagamento con il mezzo della posta. Del resto, sempre per la Ctp di Vicenza, tale questione di diritto circa la legittimità di un tale tipo di notifica neppure era stata posta nella causa oggetto della sentenza 11708/2011, così come non sembra essere stata posta nella causa oggetto della ordinanza qui commentata.
(fonte Il Sole 24 Ore )