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Il passaggio generazionale è un momento importante nella vita di un’azienda, perché garantisce la sopravvivenza dell’azienda stessa e del know how accumulato nel tempo. E quando l’imprenditore capisce che è arrivato il momento di farsi da parte donando l’azienda ai figli, spesso noi commercialisti siamo chiamati a gestire questo delicato momento della vita aziendale. Ma cosa è la donazione? E cosa comporta dal punto di vista fiscale?
La donazione è un contratto consensuale tra due parti a carattere gratuito che può essere soggetto a condizioni nel limite del valore della cosa donata. Quindi da un lato abbiamo la manifestazione di volontà di una parte di arricchire l’altra parte senza corrispettivo; dall’altro lato deve esserci la volontà del donatario di accettare l’arricchimento.
Possono essere oggetto di donazioni tutti i beni presenti nel patrimonio del donante (non i beni futuri) ed è esclusa l’indeterminatezza dell’oggetto della donazione. Anche l’azienda, intesa come complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, può essere oggetto di donazione.
La donazione di azienda costituisce una particolare modalità mediante la quale un’azienda può essere trasferita da un soggetto ad un altro. Si sostanzia, tipicamente, nel passaggio di proprietà di un’azienda tra familiari.
Il trattamento fiscale del passaggio generazionale dell’azienda può variare a seconda delle condizioni soggettive del donante e del donatario e a seconda che l’oggetto della donazione sia l’azienda, il ramo d’azienda o le quote della società nella quale l’azienda stessa è stata conferita. In questo articolo faremo riferimento alla donazione dell’azienda individuale ai figli.
Dal punto di vista fiscale, ai fini delle imposte dirette, il TUIR all’articolo 58, comma 1, dispone che il trasferimento d’azienda per donazione o successione non costituisce realizzo di plusvalenze.
La norma fiscale prevede espressamente che il donatario acquisisce l’azienda donata non a valori correnti, ma ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al donante. In tal senso, la plusvalenza viene semplicemente rinviata nel momento in cui il donatario cederà il complesso aziendale ricevuto, assumendo come costo di carico quello fiscalmente riconosciuto in capo al donante.
La successiva vendita della totalità o di parte dell’azienda posta in essere dall’imprenditore donatario comporterà quindi l’emersione di quelle plusvalenze non tassate in occasione del precedente passaggio gratuito dell’azienda (continuità del valore fiscale del complesso aziendale).
La disposizione tende a favorire il passaggio generazionale dell’azienda da parte dell’imprenditore individuale a soggetti terzi persone fisiche, indipendentemente dal grado di parentela o dal rapporto di coniugio che intercorre con il beneficiario del trasferimento dell’azienda o del ramo di azienda.
Ai fini delle imposte indirette, se sussistono le condizioni previste dall’articolo 3 comma 4-ter del D.Lgs 346/1990 (proseguimento dell’attività per un periodo non inferiore a 5 anni e presentazione di un’apposita dichiarazione in tal senso) spetta l’esenzione dall’imposta di donazione.
A riguardo si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 341/E del 23 novembre 2007, nella quale viene esplicitamente affermato che i beneficiari della donazione d’azienda non sono tenuti a corrispondere l’imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che rendano apposita dichiarazione nell’atto di donazione circa la loro volontà di proseguire l’attività di impresa e che, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, proseguano effettivamente l’esercizio d’impresa.
Il mancato rispetto di una delle predette condizioni comporta la decadenza dell’agevolazione fruita, il pagamento dell’imposta nella misura ordinaria nonché la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
L’agevolazione permane anche nel caso in cui il beneficiario conferisca l’azienda o la partecipazione in un’altra società, dal momento che il conferimento, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, è assimilabile al proseguimento dell’esercizio dell’attività d’impresa.
Ai fini IVA, l’operazione di donazione d’azienda, fuoriesce dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, stante l’espressa esclusione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b del D.P.R. 633/72 per i trasferimenti che hanno ad oggetto aziende o rami di azienda.
(Autore: Antonino Salvaggio)
(Fonte: Fisco 7)