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DL IRES -IRPEF


Ordine Informa


Nell’attesa della introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente riferibili alle tredicesime mensilità, limitatamente all’anno 2024, è stata prevista un’indennità, di importo non superiore a 100 euro da erogarsi nel mese di gennaio 2025 , in favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1. reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; 

2. presenza di un coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo o affidato, oppure, almeno un figlio a carico laddove il nucleo familiare sia composto da un solo genitore; 

3. l’imposta lorda determinata sui redditi percepiti dal lavoratore di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. 

L’agevolazione spetta a condizione che il lavoratore non sia incapiente, ovvero abbia percepito un reddito complessivo superiore a 8.500 euro nell’anno e uguale o inferiore a 28.000 euro nell’anno.

L’ammontare dell’indennità massima di 100 euro sarà di importo variabile in quanto dovrà essere rapportata al periodo di lavoro effettivo svolto nell’anno e non concorrerà alla formazione del reddito complessivo.

Per determinare l’importo effettivo occorrerà dividere i 100 euro per 365 giorni di giorni di detrazioni spettanti e moltiplicarli per i giorni di detrazione effettivi del singolo lavoratore. 
I sostituti d’imposta riconosceranno l’indennità su richiesta del lavoratore, purché lo stesso attesti per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli e verificando in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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