Ordine Informa
L’Anpal, nella delibera 54/2019, stabilisce che la semplice E-mail non fa fede alla convocazione presso il centro per l’impiego. Difatti, l’eventuale assenza della persona destinataria non è soggetta a sanzione e non comporta, pertanto, la revoca di prestazioni in godimento, quali Naspi, Dis-Coll, etc., per mancato rispetto degli obblighi previsti nel percorso di politica attiva del lavoro correlati al riconoscimento della prestazione sociale.
(Fonte: ItaliaOggi)
(Autori: AMS)