Fisco
Nella circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti a seguito delle modifiche, apportate dalla Legge di stabilità 2014, alla disciplina della c.d. mediazione tributaria, di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Come si legge nella premessa della circolare i principali effetti delle predette modifiche sono i seguenti:
• • la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
• • la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;
• • si applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
• • la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi
Fonte (settegrammilavoro)