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Diritto di prelazioni per il lavoro agile


Ordine Informa

L’INL, con nota n. 2414/2022, d’intesa con il Ministero del Lavoro, in merito al lavoro agile,  spiega che hanno diritto di prelazione, nello svolgimento dello smartworking, i lavoratori e le lavoratrici con figli fino a 12 anni e i lavoratori caregivers o disabili. In caso di rifiuto, opposizione od ostacolo al nuovo diritto, il datore di lavoro non ottiene la certificazione di parità di genere e ogni altra analoga certificazione

La norma introduce le due nuove ipotesi di priorità con una differenza dei soggetti destinatari. Infatti, nella prima individua «lavoratrici e lavoratori»; nella seconda, invece, solo «lavoratori». La differenza è prevista dalla stessa norma (art. 18, comma 3-bis, del D.Lgs n. 81/2017 inserito dal D.Lgs n. 105/2022) che, in sequenza, detta disposizioni prima per «lavoratrici e lavoratori», poi soltanto per «lavoratori» e, infine, di nuovo per «lavoratrici e lavoratori». L’INL, nell’illustrare le novità, riproduce la differenza dei due ambiti dei destinatari, lasciando ritenere sussistente la diversità dei campi di applicazione delle nuove priorità. Ai sensi della legge 205/2017, il «caregiver familiare» è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile o del convivente di fatto, di familiare o di affine entro il secondo grado, ovvero di familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, di infermità o disabilità non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido o sia titolare d’indennità di accompagnamento.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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