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Dipendenti Pubblici e Lavoro Sportivo


Ordine Informa

Il nuovo Decreto Legge n. 71 recante disposizioni in materia di sport, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/05/2024 ed entrato in vigore l’ 01.06.2024, interviene in modifica di: ·lavoro sportivo volontario; ·lavoro sportivo prestato da dipendenti pubblici. Rispetto alla precedente normativa l’articolo 3, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge n. 71 del 31.05.2024 modifica l’art. 53 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001, prevedendo che: – i compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo percepite da lavoratori dipendenti della P.A. non necessitano di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, fino alla soglia di € 5.000 annui; in questo caso e nel predetto limite , sarà sufficiente la sola comunicazione preventiva dello svolgimento della prestazione; – l’autorizzazione sarà quindi indispensabile solo in caso di percezione di compensi superiori a € 5.000 annui; – i compensi erogati da ASD o SSD in favore di dipendenti pubblici devono essere comunicati all’Amministrazione di appartenenza del lavoratore “entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente” in deroga quindi a quanto previsto precedentemente laddove la comunicazione doveva essere effettuata entro 15 gg dalla loro erogazione. In caso di prestazioni volontarie , viene abrogata la previgente disposizione che prevedeva la possibilità di rimborsare le spese sostenute in occasione delle trasferte fuori dal comune di residenza del volontario fino a un massimo di 150 euro mensili mediante autocertificazione resa dal volontario in merito all’effettività delle spese sostenute. Viene introdotta la possibilità di erogare a ciascun volontario sportivo un rimborso forfettario delle spese sostenute anche nel proprio comune di residenza, fino ad un massimo di 400 euro mensili, a condizione che: ·l’attività del volontario sia svolta in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN-DSA-EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. (non sono quindi rimborsabili le spese relative alla partecipazione ad allenamenti o altre attività quotidiane); ·Il rimborso sia autorizzato da una preventiva delibera dell’organo amministrativo circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso. · la ASD o SSD deve necessariamente comunicare i nominativi dei volontari interessati (con relativi importi percepiti) tramite RAS, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni. Detti rimborsi forfettari di 400 euro rilevano (diversamente rispetto a prima ) , ai fini del superamento dei limiti di franchigia di 5.000 euro e 15.000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali. Si evidenzia che la novella non ha modificato l’art. 29 nella parte in cui prevede l’incompatibilità del volontario con le prestazioni lavorative . La disposizione potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche in sede di conversione in legge del decreto.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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