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Anche le direzioni territoriali del lavoro possono assistere i lavoratori nell’invio telematico delle dimissioni; questa assistenza può essere fornita da un dipendente della DTL appositamente designato a svolgere tale compito, non essendo necessario il coinvolgimento della commissione di certificazione costituita in seno alla direzione.Queste le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro con la nota n. del 25 marzo scorso, emanata con il chiaro intento di attenuare alcune delle grandi rigidità presenti nella nuova procedura di dimissioni introdotta dal jobs act (art. 26 del d.lgs. n. 151/2015).
Con la riforma, è stata dichiarata l’inefficacia qualsiasi forma di comunicazione delle dimissioni (e delle risoluzioni consensuali) diversa da quella svolta – a cura del dipendente, che deve munirsi del codice PIN fornito dall’Inps per poter procedere – tramite il portale del Ministero del lavoro.
La stessa riforma prevede la possibilità di seguire alcune forme semplificate per portare a termine questo adempimento, in modo da agevolare quei soggetti sprovvisti del PIN Inps, che hanno difficoltà con la lingua italiana o che, comunque, non dispongono degli strumenti informatici necessari per completare la procedura.
La semplificazione prevista per tutti questi soggetti consiste nella possibilità di affidarsi a patronati, associazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione per completare la procedura telematica.
Questi soggetti, secondo la legge, sono abilitati a raccogliere la volontà del lavoratore di dimettersi e procedere all’invio della comunicazione telematica.
Secondo la nota del Ministero, il rinvio alle commissioni di certificazione deve intendersi riferito non tanto agli “organi” propriamente intesi, ma deve intendersi come elenco delle sedi dove è possibile rassegnare validamente le dimissioni.
In questa ottica, secondo il Ministero, le direzioni territoriali del lavoro, nella loro qualità di soggetti abilitati a costituire delle commissioni di certificazione, possono assistere i lavoratori nell’invio della comunicazione telematica; questa assistenza non deve essere necessariamente fornita dalla commissione di certificazione costituita in forma collegiale, ma può essere resa da singoli dipendenti appositamente individuati dal direttore della DTL.
In concreto, questo significa che le DTL costituiranno appositi sportelli dove i lavoratori potranno recarsi per comunicare le dimissioni.
Questa ipotesi è diversa da quella prevista dal comma 7 dell’art. 26 del d.lgs. n. 151/2015, che dichiara inapplicabile la procedura telematica ai casi di dimissioni o risoluzioni consensuali sottoscritte in una delle sedi “protette” previste dall’art. 2113 del codice civile. In questa ipotesi – molto utilizzata per la convalida delle risoluzioni consensuali – l’atto interruttivo del rapporto è convalidato dall’organo protetto, allo scopo di rendere inoppugnabile gli atti di rinuncia e transazione eventualmente collegati; la convalida, oltre a conferire questa particolare efficacia all’atto, assicura anche la data certa della risoluzione consensuale (o delle dimissioni), e fa venire meno l’esigenza di seguire la procedura telematica.
(Fonte: Lavoro&Impresa)