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Debiti INPS: dal 10 settembre costano meno


Ordine Informa

Dal 10 settembre regolarizzare i debiti INPS costa meno grazie alla riduzione dei tassi d’interesse stabilita dalla BCE.
La crisi economica e finanziaria non accenna a mollare la presa, così la BCE ha deciso di ridurre a partire dal 10 settembre 2014 il valore del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema (ex Tasso ufficiale di riferimento) dallo 0,15% allo 0,05%. Per effetto di tale decisione a partire dal 10 settembre regolarizzare i debiti contributivi INPS costerà di meno, variando in parallelo la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
=> Rateazioni debiti contributivi: il nuovo regolamento
Nuove aliquote
Si tratta della regolamentazione spontanea dei debiti contratti con l’INPS effettuata tramite rateazione, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, i cui interessi di dilazione dal 10 settembre verranno applicati nella misura del 6,05% (Tur-Tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti, come previsto dall’art. 3, comma 4, della n. 402/1996) a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014.

La riduzione del tasso degli interessi di dilazione stabilita dalla BCE avrà effetto anche sull’ aliquota di calcolo delle somme aggiuntive per:
• il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi. In questo caso la sanzione è pari al 5,55% annuo (Tur maggiorato di 5,5 punti – art. 116, comma 8 lettere a) e b) secondo periodo, della legge 388/2000);
• il mancato pagamento dei contributi accertati dall’ ente, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni. In questo caso il tasso è pari al 30% annuo (art. 116, comma 8 lettera b), della legge 388/2000) nel limite del 60%;
• le inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000) e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall’ ente impositore, è pari al 5,55% annuo (Tur maggiorato di 5,5 punti);
• le procedure concorsuali il cui importo della sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite fissato per gli interessi legali pari all’ 1%.
(Fonte: PMI)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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