Ordine Informa
In attuazione della delega (art. 1, comma 4 lett. p. della L. 183/2014), il decreto delegato di riordino degli ammortizzatori sociali (art. 17 del d.lgs. n. 22/2015) ha disciplinato il contratto di ricollocazione come misura universale per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.
Infatti, possono beneficiare dei servizi offerti dal contratto di ricollocazione tutti i lavoratori in stato di disoccupazione ossia le persone prive di lavoro, immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (art. 1, comma 2, lettera c del Dlgs 181/2000).
I beneficiari del contratto di ricollocazione potranno rivolgersi ai servizi per il lavoro pubblici o ai soggetti privati accreditati per la sua stipulazione e per ottenere una dote individuale di ricollocazione dopo aver effettuato la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, che sarà disciplinato dal successivo decreto attuativo del Jobs Act in materia di politiche attive per l’impiego. Il profilo di occupabilità misura la distanza del soggetto dal mercato del lavoro e la correlata difficoltà di essere collocato o ricollocato e determina l’ammontare della dote che è proporzionato a tale valore.
La stessa norma istitutiva del contratto di ricollocazione individua anche il contenuto minimo del contratto stesso, che prevede il diritto del lavoratore ad un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, purché si metta a disposizione e cooperi nelle iniziative predisposte dall’agenzia accreditata prescelta, ed il dovere dell’operatore accreditato di realizzare iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale, mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro. Il contratto di ricollocazione introduce anche un diritto-dovere in capo al soggetto che lo sottoscrive, che decade dalla dote se non partecipa alle iniziative proposte dal soggetto accreditato commisurate al fabbisogno.
Al fine di realizzare quel collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo (art. 1, comma 4, lett. p. l. 183/2014), è previsto che il soggetto decade dai benefici previsti dal contratto di ricollocazione, nel caso in cui rifiuti una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, senza giustificato motivo o qualora ricorra uno dei casi di perdita dello stato di disoccupazione, secondo quanto previsto dal predetto decreto legislativo. Questa previsione rappresenta parzialmente quella c.d. «condizionalità», che dovrebbe essere estesa a tutte le politiche attive e passive del lavoro e che dovrebbe reciprocamente disciplinare la decadenza dalle politiche passive nel caso di rifiuto di quelle attive.
Infine, il quinto comma dell’art. 17 prevede che il riconoscimento dell’ammontare della dote da parte del soggetto accreditato sia condizionato al conseguimento dei risultati fissati dallo stesso emanando decreto sulle politiche attive del lavoro.
Il finanziamento del contratto di ricollocazione sarà effettuato con il Fondo per le politiche attive istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con una dotazione finanziaria pari a 18 milioni di euro per l’anno 2015, cui si aggiunge l’ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro relativi al contributo previsto dalla Legge 92/2012, e di 20 milioni di euro per il 2016. L’ultimo comma dell’art. 17 prevede che all’eventuale rifinanziamento del Fondo per le politiche attive per gli anni successivi al 2015 si provveda con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 183/2014.
Per l’operatività del contratto di ricollocazione occorrerà l’attuazione della delega in materia di politiche attive, che dovrà disciplinare diversi aspetti ancora in sospeso: la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, le modalità di presentazione della dote individuale, i casi in cui si considera ottenuto il risultato occupazionale e l’ammontare dell’importo riconosciuto.
Fino all’emanazione di questo decreto delegato, continueranno a valere le norme sull’accreditamento definite a livello regionale. Inoltre, nell’ambito delle proprie competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro, le stesse Regioni potranno attuare e finanziare il contratto di ricollocazione, con proprie risorse, continuando ad utilizzare i propri modelli organizzativi.
CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
Cosa prevede Ø Servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato
Soggetti beneficiari Ø Disoccupati ai sensi del d.lgs. 181/2000 immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti
Oneri del beneficiario Ø Il soggetto deve effettuare la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità
Ø deve partecipare alle iniziative proposte dal soggetto accreditato
Servizi dell’operatore accreditato Ø L’operatore accreditato deve realizzare iniziative di ricerca, addestramento, formazione, riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali coerenti con le capacità del lavoratore e le condizioni del mercato del lavoro.
Casi di decadenza Ø Perdita dello stato di disoccupazione
Ø Mancata partecipazione alle iniziative proposte
Ø Rifiuto di una congrua offerta di lavoro
Valore ed erogazione della dote Ø La dote viene pagata a risultato raggiunto, e il valore è proporzionato al profilo di occupabilità del soggetto