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Il decreto n. 67/2022 emanato dal Ministro del Lavoro, prevede un paracadute CIGO contro la crisi russo-ucraina. Difatti se l’azienda è costretta a ridurre o a sospendere l’attività lavorativa per l’impossibilità di concludere accordi e scambi commerciali («crisi di mercato») o per le difficoltà nel reperire le fonti energetiche per la produzione («mancanza di materie prime o componenti») può ricorrere alla cassa integrazione ordinaria. La novità si somma a quelle previste dal dl n. 21/2022: 26 settimane di CIGO e 8 di AIS («assegno integrazione salariale» erogato dai fondi di solidarietà).
In particolare, il decreto stabilisce che:
– integra la fattispecie di «crisi di mercato» la sospensione o riduzione d’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina;
– l’ipotesi «mancanza materie prime o componenti» sussiste anche quando sia conseguenza delle difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento delle fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)