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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22634/2019, ha affermato che nei casi di prestazioni lavorative caratterizzate da elevato contributo professionale negli studi professionali, il giudice di merito deve valutare l’inquadramento del lavoratore (autonomo o subordinato) ai fini della previsione dell’art. 2094 c.c. sulla base di alcuni elementi:
- attività prestata nello studio,
- impossibilità di svolgere la professione di avvocato in mancanza del titolo,
- direttive impartite dal titolare dello studio,
- osservanza di un orario di lavoro,
- natura delle mansioni di supporto nell’interesse del titolare dello studio e dei clienti.
(Autori: AS)
(Fonte: Corte di Cassazione)