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La circolare 9/2019 del Ministero del lavoro dà il via libera alla “Cigs in deroga” nei call center, misura già in vigore per gli anni 2015/2017 e prevista all’art. 26 – sexies della legge 26/2019, entro il limite di 20 milioni di euro. I dipendenti di aziende in crisi che occupano più di 50 addetti, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, ed esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, hanno diritto per quest’anno al riconoscimento di un’indennità pari alla cassa integrazione straordinaria (cigs), in caso di sospensione dell’attività, per la durata massima di 12 mesi.
(Fonte: Min. Lav.)
(Autori: AM)