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I datori di lavoro esclusi dal perimetro di Cigo e Cigs si trovano di fronte ad un bivio qualora debbano far ricorso alle integrazioni salariali: l’intreccio di norme che ha caratterizzato la materia negli ultimi mesi impone, infatti, un’attenta valutazione nella gestione di queste fattispecie che possono ricadere sia nella sfera della Cig in deroga sia in quella dei fondi di solidarietà bilaterale ovvero nel fondo di integrazione salariale.
Ma andiamo con ordine. Tralasciando, appunto, le imprese che possono accedere ai trattamenti ordinari e a quelli straordinari, per comprendere quali sono le regole che caratterizzano l’utilizzo della Cig in deroga nel corso del 2016 occorre tenere principalmente conto di due provvedimenti: il Dlgs 148/2015 che ha rivisto i criteri di accesso alle integrazioni salariali e la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che ha provveduto a rifinanziare l’istituto in questione, stabilendo altresì un contingentamento nella durata.
In particolare, la legge 208/2015 (comma 304, dell’articolo 1) – con la logica di favorire la transizione dalla Cig in deroga all’impianto tracciato dal Jobs act in tema di ammortizzatori – ha incrementato la dote di finanziamento del sussidio di 250 milioni di euro, sulla scorta della legge 92/2012, che disponeva la possibilità di concedere questo trattamento fino al 31 dicembre 2016.
Nella pratica, restano valide le regole applicative del decreto Lavoro-Economia n. 83473/2014 ma queste vanno contemperate con i principi generali dettati dal decreto legislativo n. 148/2015, ricordando che, in ogni caso, la legge 208/2015 ha stabilito un limite massimo di possibile utilizzo di 3 mesi nell’arco di un anno per la concessione o la proroga del trattamento di Cigd, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Sul punto è intervenuto il ministero del Lavoro, con la circolare n. 4 del 2 febbraio scorso.
Entrando nel dettaglio, per quanto concerne l’anzianità aziendale è stato confermato come la Cig in deroga possa essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operaio, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento.
Passando poi alla contribuzione addizionale connessa all’effettivo utilizzo dell’integrazione, questa è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile e del 15% oltre al limite di 104 settimane.
Con riferimento alle modalità di presentazione delle istanze restano, invece, immutate le disposizioni già previste dal decreto interministeriale 83473, che stabiliscono l’invio telematico delle stesse, unitamente all’accordo sindacale, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Infine, sempre il Lavoro (note 40/3223 del 11 febbraio e 40/4831 del 1° marzo scorso) ha precisato come – nel quadro descritto – i datori di lavoro esclusi dall’alveo di Cigo e Cigs, che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al fondo di integrazione salariale, possono comunque optare di accedere al trattamento della Cig in deroga nei limiti previsti dalla normativa o, alternativamente, alle misure previste dal fondo di integrazione salariale o di quelli bilaterali. Si tratta di un orientamento che ha imposto ad alcune Regioni di adeguare le proprie prassi in materia, poiché, in alcuni casi, erano state fornite istruzioni diverse.
Peraltro, potranno usufruire della Cigd anche i datori di lavoro fino a 5 dipendenti, non rientranti nell’ambito di applicazione del fondo di integrazione salariale né in quello dei fondi di solidarietà bilaterali (salvo specifiche discipline di comparto) ma anche quelli con organico nella fascia da 6 a 15 dipendenti: nel caso di questi ultimi, si tratta di quella sfera di datori attratti nel sistema della solidarietà dal Dlgs 148/2015 che, però, potranno usufruire delle prestazioni di integrazione salariale (assegno di solidarietà) non prima del 1° luglio 2016, data di definitiva abrogazione del contratto di solidarietà di tipo “B”.
(Autore: Alessandro Rota Porta)
(Fonte: Lavoro&Impresa)