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CCNL vigilanza privata- ritenuta non conforme alla Costituzione l’importo di 4,607euro l’ora


Ordine Informa


Il Tribunale di Catania con la sentenza del 21 luglio affronta un importante tema relativo proprio al salario minimo . Stabilisce infatti che la retribuzione oraria prevista dal Ccnl vigilanza privata – servizi fiduciari, siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per le mansioni di usciere,  non è conforme all’articolo 36 della Costituzione; pertanto, le relative clausole del contratto (articoli 23 e 24) sono nulle e devono applicarsi i minimi salariali previsti da un altro contratto collettivo affine.

La controversia è stata promossa da un lavoratore a termine che ha svolto mansioni di usciere presso un cantiere edile, con inquadramento nel livello retributivo F del Ccnl vigilanza privata – servizi fiduciari. Sulla base di tale inquadramento, il lavoratore ha percepito una retribuzione mensile lorda di 797,14 euro per 13 mensilità, pari a un importo lordo di 4,607 euro l’ora (valore in seguito cresciuto, per il recente rinnovo dell’intesa collettiva).

Dopo la fine del rapporto a termine, il lavoratore ha invocato l’inadeguatezza della retribuzione percepita, in quanto non rispettosa dell’articolo 36 della Costituzione, chiedendo il pagamento delle differenze retributive maturate. Per sostenere la propria domanda, il lavoratore ha proposto il confronto con la retribuzione oraria, molto più alta, prevista da Ccnl similari per mansioni equivalenti (dipendenti da proprietari di fabbricati, terziario, multiservizi).

Il Tribunale ha accolto la domanda, affermando che i parametri per valutare l’adeguatezza della retribuzione fissata da un Ccnl sono i principi costituzionali della proporzionalità e della sufficienza della retribuzione: la proporzionalità è volta a garantire una misura della retribuzione ragionevole rispetto alle energie lavorative profuse, la sufficienza è volta ad assicurare un livello minimo capace di garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La sentenza riconosce che il livello retributivo fissato da un contratto collettivo è accompagnato da «una presunzione di adeguatezza» (Cassazione 38666/2021), ma ricorda che questa presunzione non è assoluta, ben potendo il lavoratore fornire prova contraria. Nel caso del Ccnl contestato, la sentenza ritiene che questa prova sia stata fornita mediante la comparazione di altri tre contratti collettivi stipulati dai sindacati rappresentativi nel settore o di settori analoghi.

In particolare, il Tribunale rileva che, confrontando questi accordi, emerge che la retribuzione annua lorda (esclusi straordinario e altre indennità) prevista dal Ccnl servizi fiduciari è di gran lunga inferiore a quella degli altri contratti: corrisponde al 65,43% del trattamento tabellare previsto dal Ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati, al 52,57% del trattamento previsto dal Ccnl terziario e al 62,54% del trattamento previsto dal Ccnl multiservizi.

A questo si aggiunge, secondo la sentenza, la «macroscopica inadeguatezza» di una retribuzione oraria di soli 4,60 euro lordi a garantire un’esistenza veramente libera e dignitosa.

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale conclude rilevando la nullità delle clausole collettive del contratto vigilanza privata – servizi fiduciari che fissano la retribuzione per le mansioni di usciere, in quanto gli altri accordi collettivi prevedono, per identiche mansioni, una retribuzione di gran lunga superiore. Per individuare la retribuzione spettante al lavoratore in sostituzione di quella fissata dalle clausole nulle, il giudice fa riferimento alla disciplina prevista dal Ccnl per dipendenti da proprietari di fabbricati, al livello D1, che viene ritenuto applicabile all’attività di sorveglianza di un’area delimitata e all’attività di controllo degli accessi.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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