Pubblicata la circolare 201/2015 che disciplina gli aspetti normativi, amministrativi e operativi della gestione del nuovo assegno ordinario previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
L’assegno ordinario è un trattamento di integrazione salariale assicurato dai Fondi di solidarietà bilaterali in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – per le stesse causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) o straordinaria (Cigs) – in favore dei lavoratori operanti in settori che non rientrano nel campo di applicazione della Cig, e il nuovo decreto ne modifica in modo sostanziale la disciplina per quanto attiene il termine di presentazione della domanda, la durata della prestazione, il termine per il rimborso o il conguaglio da parte dei datori di lavoro e le causali che ne giustificano il ricorso.
La principale novità è l’ampliamento della platea dei beneficiari delle prestazioni dei Fondi di solidarietà, obbligatori per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cigo o della Cigs, in relazione a datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.