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Dipendenti pubblici: cosa cambia nella ricongiunzione contributiva

Novità nella Gestione Dipendenti Pubblici. Nell’ambito della riliquidazione delle ricongiunzioni onerose, normate dall’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, l’INPS ha attivato una nuova modalità che garantisce una procedura integrata con la verifica dell’onere dovuto e dei versamenti già effettuati, al fine di realizzare la compensazione dell’onere.

Per compensazione dell’onere si intende la detrazione degli importi già versati dall’iscritto.

Come definito nel messaggio 19 gennaio 2018, n. 273, il beneficiario dovrà seguire le istruzioni presenti nelle avvertenze del nuovo provvedimento di rideterminazione dell’onere, che annulla e sostituisce il precedente, e comunicare all’INPS le informazioni necessarie per l’accredito dell’importo da rimborsare compilando e restituendo all’Istituto il modulo di accettazione ricevuto.

COS’È LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI?

La ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. Nello specifico la ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta. Questo tipo di ricongiunzione permette di riunire in maniera onerosa tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi, in un unico trattamento pensionistico.

Esposizione all’amianto: riconoscimento della pensione di inabilità

La circolare INPS 19 gennaio 2018, n. 7, a firma congiunta dei Direttori Generali INPS e INAIL, fornisce le istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie professionali e per il pagamento delle indennità di fine servizio in applicazione del disposto dell’articolo 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La norma individua i destinatari, i requisiti amministrativi e tassativamente le patologie rilevanti per accedere alla pensione di inabilità.

Il diritto alla pensione è subordinato al riconoscimento della patologia di origine professionale, certificata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti stabilite dalla legge.

L’erogazione della prestazione è condizionata da limiti annuali di spesa ed è subordinata al monitoraggio effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

Dal 2018, le domande per l’accesso al beneficio presentate online all’INPS devono essere inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno.

La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante e non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo. Inoltre, è reversibile in favore dei superstiti del pensionato.

Per l’incompatibilità con l’assegno mensile di assistenza vale il principio del trattamento più favorevole, secondo le modalità previste dalla circolare INPS 14 luglio 1993, n. 164.

Per i lavoratori aventi diritto le indennità di fine servizio sono corrisposte nel momento in cui il soggetto ha maturato il diritto sulla base della disciplina vigente.

Dipendenti pubblici: cosa cambia nella ricongiunzione contributiva

Novità nella Gestione Dipendenti Pubblici. Nell’ambito della riliquidazione delle ricongiunzioni onerose, normate dall’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, l’INPS ha attivato una nuova modalità che garantisce una procedura integrata con la verifica dell’onere dovuto e dei versamenti già effettuati, al fine di realizzare la compensazione dell’onere.

Per compensazione dell’onere si intende la detrazione degli importi già versati dall’iscritto.

Come definito nel messaggio 19 gennaio 2018, n. 273, il beneficiario dovrà seguire le istruzioni presenti nelle avvertenze del nuovo provvedimento di rideterminazione dell’onere, che annulla e sostituisce il precedente, e comunicare all’INPS le informazioni necessarie per l’accredito dell’importo da rimborsare compilando e restituendo all’Istituto il modulo di accettazione ricevuto.

COS’È LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI?

La ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. Nello specifico la ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta. Questo tipo di ricongiunzione permette di riunire in maniera onerosa tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi, in un unico trattamento pensionistico.

Esposizione all’amianto: riconoscimento della pensione di inabilità

La circolare INPS 19 gennaio 2018, n. 7, a firma congiunta dei Direttori Generali INPS e INAIL, fornisce le istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie professionali e per il pagamento delle indennità di fine servizio in applicazione del disposto dell’articolo 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La norma individua i destinatari, i requisiti amministrativi e tassativamente le patologie rilevanti per accedere alla pensione di inabilità.

Il diritto alla pensione è subordinato al riconoscimento della patologia di origine professionale, certificata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti stabilite dalla legge.

L’erogazione della prestazione è condizionata da limiti annuali di spesa ed è subordinata al monitoraggio effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

Dal 2018, le domande per l’accesso al beneficio presentate online all’INPS devono essere inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno.

La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante e non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo. Inoltre, è reversibile in favore dei superstiti del pensionato.

Per l’incompatibilità con l’assegno mensile di assistenza vale il principio del trattamento più favorevole, secondo le modalità previste dalla circolare INPS 14 luglio 1993, n. 164.

Per i lavoratori aventi diritto le indennità di fine servizio sono corrisposte nel momento in cui il soggetto ha maturato il diritto sulla base della disciplina vigente.

Dipendenti pubblici: cosa cambia nella ricongiunzione contributiva

Novità nella Gestione Dipendenti Pubblici. Nell’ambito della riliquidazione delle ricongiunzioni onerose, normate dall’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, l’INPS ha attivato una nuova modalità che garantisce una procedura integrata con la verifica dell’onere dovuto e dei versamenti già effettuati, al fine di realizzare la compensazione dell’onere.

Per compensazione dell’onere si intende la detrazione degli importi già versati dall’iscritto.

Come definito nel messaggio 19 gennaio 2018, n. 273, il beneficiario dovrà seguire le istruzioni presenti nelle avvertenze del nuovo provvedimento di rideterminazione dell’onere, che annulla e sostituisce il precedente, e comunicare all’INPS le informazioni necessarie per l’accredito dell’importo da rimborsare compilando e restituendo all’Istituto il modulo di accettazione ricevuto.

COS’È LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI?

La ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. Nello specifico la ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta. Questo tipo di ricongiunzione permette di riunire in maniera onerosa tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi, in un unico trattamento pensionistico.

Esposizione all’amianto: riconoscimento della pensione di inabilità

La circolare INPS 19 gennaio 2018, n. 7, a firma congiunta dei Direttori Generali INPS e INAIL, fornisce le istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie professionali e per il pagamento delle indennità di fine servizio in applicazione del disposto dell’articolo 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La norma individua i destinatari, i requisiti amministrativi e tassativamente le patologie rilevanti per accedere alla pensione di inabilità.

Il diritto alla pensione è subordinato al riconoscimento della patologia di origine professionale, certificata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti stabilite dalla legge.

L’erogazione della prestazione è condizionata da limiti annuali di spesa ed è subordinata al monitoraggio effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

Dal 2018, le domande per l’accesso al beneficio presentate online all’INPS devono essere inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno.

La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante e non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo. Inoltre, è reversibile in favore dei superstiti del pensionato.

Per l’incompatibilità con l’assegno mensile di assistenza vale il principio del trattamento più favorevole, secondo le modalità previste dalla circolare INPS 14 luglio 1993, n. 164.

Per i lavoratori aventi diritto le indennità di fine servizio sono corrisposte nel momento in cui il soggetto ha maturato il diritto sulla base della disciplina vigente.

Abrogazione dell’Assegno di disoccupazione ASDI

Con la circolare INPS 22 novembre 2017 n.172, vengono descritte le norme sul riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. In particolare, l’introduzione del Reddito di Inclusione ha avuto effetti sull’assegno di disoccupazione ASDI.

Nel messaggio 17 gennaio 2018 n.196, l’Istituto comunica che in base all’articolo 18, decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dal 1° gennaio 2018 l’ASDI è riconosciuto soltanto agli aventi diritto che abbiano, entro tale data, maturato i requisiti previsti dal Decreto interministeriale 29 ottobre 2015.

Risulta pertanto adeguata la procedura informatica per la gestione dell’ASDI, al fine di valutare ed istruire le domande, verificando la completa fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Contributi asilo nido e supporto domiciliare

Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie è stato predisposto un contributo economico a sostegno della genitorialità, i cui dettagli esplicativi e disposizioni operative sono stati pubblicati nella circolare INPS 22 maggio 2017, n.88.

Il premio, fino a un importo massimo di 1000 euro su base annua e parametrato a 11 mensilità, può essere corrisposto per far fronte a due distinte situazioni:

  • a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido);
  • in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

Nella circolare, oltre alla disciplina di dettaglio concernente l’accesso all’incentivo economico, sono disposte le procedure di presentazione delle domande. Queste dovranno essere presentate, a partire dal 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, online all’INPS attraverso il servizio dedicato che verrà pubblicato a breve.

In alternativa, si potrà fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Abrogazione dell’Assegno di disoccupazione ASDI

Con la circolare INPS 22 novembre 2017 n.172, vengono descritte le norme sul riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. In particolare, l’introduzione del Reddito di Inclusione ha avuto effetti sull’assegno di disoccupazione ASDI.

Nel messaggio 17 gennaio 2018 n.196, l’Istituto comunica che in base all’articolo 18, decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dal 1° gennaio 2018 l’ASDI è riconosciuto soltanto agli aventi diritto che abbiano, entro tale data, maturato i requisiti previsti dal Decreto interministeriale 29 ottobre 2015.

Risulta pertanto adeguata la procedura informatica per la gestione dell’ASDI, al fine di valutare ed istruire le domande, verificando la completa fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Contributi asilo nido e supporto domiciliare

Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie è stato predisposto un contributo economico a sostegno della genitorialità, i cui dettagli esplicativi e disposizioni operative sono stati pubblicati nella circolare INPS 22 maggio 2017, n.88.

Il premio, fino a un importo massimo di 1000 euro su base annua e parametrato a 11 mensilità, può essere corrisposto per far fronte a due distinte situazioni:

  • a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido);
  • in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

Nella circolare, oltre alla disciplina di dettaglio concernente l’accesso all’incentivo economico, sono disposte le procedure di presentazione delle domande. Queste dovranno essere presentate, a partire dal 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, online all’INPS attraverso il servizio dedicato che verrà pubblicato a breve.

In alternativa, si potrà fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Abrogazione dell’Assegno di disoccupazione ASDI

Con la circolare INPS 22 novembre 2017 n.172, vengono descritte le norme sul riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. In particolare, l’introduzione del Reddito di Inclusione ha avuto effetti sull’assegno di disoccupazione ASDI.

Nel messaggio 17 gennaio 2018 n.196, l’Istituto comunica che in base all’articolo 18, decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dal 1° gennaio 2018 l’ASDI è riconosciuto soltanto agli aventi diritto che abbiano, entro tale data, maturato i requisiti previsti dal Decreto interministeriale 29 ottobre 2015.

Risulta pertanto adeguata la procedura informatica per la gestione dell’ASDI, al fine di valutare ed istruire le domande, verificando la completa fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Pensionamenti scuola 2018: predisposizione posizioni assicurative

La circolare INPS 17 gennaio 2018, n.4 illustra le indicazioni operative per la predisposizione delle posizioni assicurative propedeutiche al pensionamento del personale del comparto scuola per l’anno 2018, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 novembre 2017, n. 919  relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2018.

Con circolare INPS 11 gennaio 2017, n. 5 l’Istituto ha stabilito l’adozione, a partire dal 1° gennaio 2017, di una nuova modalità di definizione delle prestazioni basata sui dati presenti sul conto individuale assicurativo dell’iscritto e sulla base degli stessi dati le strutture territoriali INPS effettueranno l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico.

La circolare in oggetto fornisce disposizioni in ordine a:

  • sistemazione posizioni assicurative e accertamento del diritto a pensione;
  • maggiorazioni di servizio;
  • servizio militare;
  • provvedimenti “ante subentro” emanati a ridosso del pensionamento;
  • periodi pre-ruolo (dal 1 gennaio 1988).

Con successivo messaggio saranno diramate ulteriori istruzioni per gli operatori INPS. Il MIUR fornirà, inoltre, agli ATP/scuole le indicazioni operative sull’utilizzo delle funzioni informatiche SIDI per la gestione delle informazioni utili all’INPS ai fini del trattamento pensionistico.

Agricoltori: proroga dei termini di presentazione esonero contributivo

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni e iscritti alla previdenza agricola, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). È quanto previsto dalla legge di stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) e disciplinato dalla circolare INPS 11 maggio 2017, n. 85.

Con messaggio del 17 gennaio 2018, n. 195 l’INPS precisa che – per le attività iniziate nel 2017 – le richieste di esonero contributivo possono essere presentate fino al 31 marzo 2018, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, numero 476, all’articolo 3, concede ai lavoratori autonomi agricoli, la facoltà di perfezionare l’iscrizione alla gestione agricola entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.

Lavoratori agricoli: compilazione elenchi per il 2017

L’articolo 1, comma 65, legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha stabilito che ai lavoratori agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica e rimasti privi di occupazione in seguito a tali eventi, è attribuito ai fini previdenziali e assistenziali il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell’anno precedente, a condizione che gli interessati abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola.

Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari autorizzati, la dichiarazione di calamità.

La notifica degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli avviene mediante pubblicazione online su questo sito, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, gli elenchi nominativi annuali validi per l’anno 2017 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo prossimo.

La circolare INPS 17 gennaio 2018, n. 2 illustra nel dettaglio la natura del beneficio e descrive gli adempimenti a carico delle aziende.

Pensionamenti scuola 2018: predisposizione posizioni assicurative

La circolare INPS 17 gennaio 2018, n.4 illustra le indicazioni operative per la predisposizione delle posizioni assicurative propedeutiche al pensionamento del personale del comparto scuola per l’anno 2018, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 novembre 2017, n. 919  relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2018.

Con circolare INPS 11 gennaio 2017, n. 5 l’Istituto ha stabilito l’adozione, a partire dal 1° gennaio 2017, di una nuova modalità di definizione delle prestazioni basata sui dati presenti sul conto individuale assicurativo dell’iscritto e sulla base degli stessi dati le strutture territoriali INPS effettueranno l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico.

La circolare in oggetto fornisce disposizioni in ordine a:

  • sistemazione posizioni assicurative e accertamento del diritto a pensione;
  • maggiorazioni di servizio;
  • servizio militare;
  • provvedimenti “ante subentro” emanati a ridosso del pensionamento;
  • periodi pre-ruolo (dal 1 gennaio 1988).

Con successivo messaggio saranno diramate ulteriori istruzioni per gli operatori INPS. Il MIUR fornirà, inoltre, agli ATP/scuole le indicazioni operative sull’utilizzo delle funzioni informatiche SIDI per la gestione delle informazioni utili all’INPS ai fini del trattamento pensionistico.

Agricoltori: proroga dei termini di presentazione esonero contributivo

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni e iscritti alla previdenza agricola, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). È quanto previsto dalla legge di stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) e disciplinato dalla circolare INPS 11 maggio 2017, n. 85.

Con messaggio del 17 gennaio 2018, n. 195 l’INPS precisa che – per le attività iniziate nel 2017 – le richieste di esonero contributivo possono essere presentate fino al 31 marzo 2018, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, numero 476, all’articolo 3, concede ai lavoratori autonomi agricoli, la facoltà di perfezionare l’iscrizione alla gestione agricola entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.

Lavoratori agricoli: compilazione elenchi per il 2017

L’articolo 1, comma 65, legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha stabilito che ai lavoratori agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica e rimasti privi di occupazione in seguito a tali eventi, è attribuito ai fini previdenziali e assistenziali il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell’anno precedente, a condizione che gli interessati abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola.

Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari autorizzati, la dichiarazione di calamità.

La notifica degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli avviene mediante pubblicazione online su questo sito, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, gli elenchi nominativi annuali validi per l’anno 2017 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo prossimo.

La circolare INPS 17 gennaio 2018, n. 2 illustra nel dettaglio la natura del beneficio e descrive gli adempimenti a carico delle aziende.

Pensionamenti scuola 2018: predisposizione posizioni assicurative

La circolare INPS 17 gennaio 2018, n.4 illustra le indicazioni operative per la predisposizione delle posizioni assicurative propedeutiche al pensionamento del personale del comparto scuola per l’anno 2018, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 novembre 2017, n. 919  relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2018.

Con circolare INPS 11 gennaio 2017, n. 5 l’Istituto ha stabilito l’adozione, a partire dal 1° gennaio 2017, di una nuova modalità di definizione delle prestazioni basata sui dati presenti sul conto individuale assicurativo dell’iscritto e sulla base degli stessi dati le strutture territoriali INPS effettueranno l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico.

La circolare in oggetto fornisce disposizioni in ordine a:

  • sistemazione posizioni assicurative e accertamento del diritto a pensione;
  • maggiorazioni di servizio;
  • servizio militare;
  • provvedimenti “ante subentro” emanati a ridosso del pensionamento;
  • periodi pre-ruolo (dal 1 gennaio 1988).

Con successivo messaggio saranno diramate ulteriori istruzioni per gli operatori INPS. Il MIUR fornirà, inoltre, agli ATP/scuole le indicazioni operative sull’utilizzo delle funzioni informatiche SIDI per la gestione delle informazioni utili all’INPS ai fini del trattamento pensionistico.

Agricoltori: proroga dei termini di presentazione esonero contributivo

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni e iscritti alla previdenza agricola, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). È quanto previsto dalla legge di stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) e disciplinato dalla circolare INPS 11 maggio 2017, n. 85.

Con messaggio del 17 gennaio 2018, n. 195 l’INPS precisa che – per le attività iniziate nel 2017 – le richieste di esonero contributivo possono essere presentate fino al 31 marzo 2018, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, numero 476, all’articolo 3, concede ai lavoratori autonomi agricoli, la facoltà di perfezionare l’iscrizione alla gestione agricola entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.

Lavoratori agricoli: compilazione elenchi per il 2017

L’articolo 1, comma 65, legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha stabilito che ai lavoratori agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica e rimasti privi di occupazione in seguito a tali eventi, è attribuito ai fini previdenziali e assistenziali il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell’anno precedente, a condizione che gli interessati abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola.

Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari autorizzati, la dichiarazione di calamità.

La notifica degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli avviene mediante pubblicazione online su questo sito, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, gli elenchi nominativi annuali validi per l’anno 2017 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo prossimo.

La circolare INPS 17 gennaio 2018, n. 2 illustra nel dettaglio la natura del beneficio e descrive gli adempimenti a carico delle aziende.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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