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Lavoratori precoci: prime istruzioni per il pensionamento anticipato

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni alla disciplina per soggetti in particolari condizioni (il cosiddetto beneficio per lavoratori precoci).

Le disposizioni di modifica, in particolare, riguardano l’accesso al beneficio di pensionamento anticipato con riferimento ad alcune delle condizioni dettate dalla norma, quali l’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave e l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività gravose.

Sono state introdotte, inoltre, nuove attività lavorative che rientrano tra quelle gravose.

La circolare INPS 23 febbraio 2018, n. 33 fornisce le istruzioni applicative in merito alle modifiche e ulteriori chiarimenti.

Lavoratori precoci: prime istruzioni per il pensionamento anticipato

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni alla disciplina per soggetti in particolari condizioni (il cosiddetto beneficio per lavoratori precoci).

Le disposizioni di modifica, in particolare, riguardano l’accesso al beneficio di pensionamento anticipato con riferimento ad alcune delle condizioni dettate dalla norma, quali l’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave e l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività gravose.

Sono state introdotte, inoltre, nuove attività lavorative che rientrano tra quelle gravose.

La circolare INPS 23 febbraio 2018, n. 33 fornisce le istruzioni applicative in merito alle modifiche e ulteriori chiarimenti.

APE Sociale: istruzioni applicative e nuovi chiarimenti

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni alla disciplina dell’APE Sociale, come previsto dall’articolo 24, comma 6, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le modifiche prevedono:

  • per le donne con figli, una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) richiesto per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi;
  • estensione della platea dei destinatari in merito ai beneficiari delle categorie dei disoccupati, dei soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave, e dei lavoratori cd. “gravosi”;
  • nuova formulazione dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, per i soggetti che maturano i requisiti per l’APE Sociale nel corso del 2018, già fissati al 31 marzo e prorogati al 15 luglio 2018;
  • una deroga all’applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie, esclusi i soggetti che all’atto del pensionamento godono dell’APE Sociale.

La circolare INPS 23 febbraio 2018, n. 34 fornisce le istruzioni applicative in merito a tali modiche e integrazioni nonché ulteriori chiarimenti in materia, anche con riferimento ai diversi profili gestionali della prestazione.

APE Sociale: istruzioni applicative e nuovi chiarimenti

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni alla disciplina dell’APE Sociale, come previsto dall’articolo 24, comma 6, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le modifiche prevedono:

  • per le donne con figli, una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) richiesto per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi;
  • estensione della platea dei destinatari in merito ai beneficiari delle categorie dei disoccupati, dei soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave, e dei lavoratori cd. “gravosi”;
  • nuova formulazione dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, per i soggetti che maturano i requisiti per l’APE Sociale nel corso del 2018, già fissati al 31 marzo e prorogati al 15 luglio 2018;
  • una deroga all’applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie, esclusi i soggetti che all’atto del pensionamento godono dell’APE Sociale.

La circolare INPS 23 febbraio 2018, n. 34 fornisce le istruzioni applicative in merito a tali modiche e integrazioni nonché ulteriori chiarimenti in materia, anche con riferimento ai diversi profili gestionali della prestazione.

APE Sociale: istruzioni applicative e nuovi chiarimenti

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni alla disciplina dell’APE Sociale, come previsto dall’articolo 24, comma 6, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le modifiche prevedono:

  • per le donne con figli, una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) richiesto per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi;
  • estensione della platea dei destinatari in merito ai beneficiari delle categorie dei disoccupati, dei soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave, e dei lavoratori cd. “gravosi”;
  • nuova formulazione dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, per i soggetti che maturano i requisiti per l’APE Sociale nel corso del 2018, già fissati al 31 marzo e prorogati al 15 luglio 2018;
  • una deroga all’applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie, esclusi i soggetti che all’atto del pensionamento godono dell’APE Sociale.

La circolare INPS 23 febbraio 2018, n. 34 fornisce le istruzioni applicative in merito a tali modiche e integrazioni nonché ulteriori chiarimenti in materia, anche con riferimento ai diversi profili gestionali della prestazione.

Lavoratori precoci: prime istruzioni per il pensionamento anticipato

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni alla disciplina per soggetti in particolari condizioni (il cosiddetto beneficio per lavoratori precoci).

Le disposizioni di modifica, in particolare, riguardano l’accesso al beneficio di pensionamento anticipato con riferimento ad alcune delle condizioni dettate dalla norma, quali l’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave e l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività gravose.

Sono state introdotte, inoltre, nuove attività lavorative che rientrano tra quelle gravose.

La circolare INPS 23 febbraio 2018, n. 33 fornisce le istruzioni applicative in merito alle modifiche e ulteriori chiarimenti.

Pubblicato l’Osservatorio “Polo unico di tutela della malattia”

L’INPS ha pubblicato il primo Osservatorio statistico sul “Polo unico di tutela della malattia” con lo scopo di monitorare il fenomeno dell’astensione dal lavoro per malattia per i lavoratori dipendenti sia del settore privato che di quello pubblico. L’Osservatorio è stato realizzato prendendo come riferimento i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate dall’Istituto.

Dal 1° settembre 2017, infatti, in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati assicurati, l’Istituto effettua visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Dai dati del primo Osservatorio emerge che, a dicembre 2016, il numero di lavoratori dipendenti interessati al controllo da parte dell’INPS è stato di 13,2 milioni, di cui 2,8 nel settore pubblico (Polo unico) e 10,4 nel settore privato (assicurati). Nei primi quattro mesi di gestione del Polo unico della malattia si registra, inoltre, un deciso decremento del numero di certificati medici dei lavoratori pubblici appartenenti al Polo unico (-13,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo stesso andamento si verifica, anche se in modo decisamente meno marcato (-2,1%), per i dipendenti del settore privato.

Pubblicato l’Osservatorio “Polo unico di tutela della malattia”

L’INPS ha pubblicato il primo Osservatorio statistico sul “Polo unico di tutela della malattia” con lo scopo di monitorare il fenomeno dell’astensione dal lavoro per malattia per i lavoratori dipendenti sia del settore privato che di quello pubblico. L’Osservatorio è stato realizzato prendendo come riferimento i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate dall’Istituto.

Dal 1° settembre 2017, infatti, in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati assicurati, l’Istituto effettua visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Dai dati del primo Osservatorio emerge che, a dicembre 2016, il numero di lavoratori dipendenti interessati al controllo da parte dell’INPS è stato di 13,2 milioni, di cui 2,8 nel settore pubblico (Polo unico) e 10,4 nel settore privato (assicurati). Nei primi quattro mesi di gestione del Polo unico della malattia si registra, inoltre, un deciso decremento del numero di certificati medici dei lavoratori pubblici appartenenti al Polo unico (-13,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo stesso andamento si verifica, anche se in modo decisamente meno marcato (-2,1%), per i dipendenti del settore privato.

Pubblicato l’Osservatorio “Polo unico di tutela della malattia”

L’INPS ha pubblicato il primo Osservatorio statistico sul “Polo unico di tutela della malattia” con lo scopo di monitorare il fenomeno dell’astensione dal lavoro per malattia per i lavoratori dipendenti sia del settore privato che di quello pubblico. L’Osservatorio è stato realizzato prendendo come riferimento i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate dall’Istituto.

Dal 1° settembre 2017, infatti, in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati assicurati, l’Istituto effettua visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Dai dati del primo Osservatorio emerge che, a dicembre 2016, il numero di lavoratori dipendenti interessati al controllo da parte dell’INPS è stato di 13,2 milioni, di cui 2,8 nel settore pubblico (Polo unico) e 10,4 nel settore privato (assicurati). Nei primi quattro mesi di gestione del Polo unico della malattia si registra, inoltre, un deciso decremento del numero di certificati medici dei lavoratori pubblici appartenenti al Polo unico (-13,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo stesso andamento si verifica, anche se in modo decisamente meno marcato (-2,1%), per i dipendenti del settore privato.

Incarichi dirigenziali non generali: interpello per posti funzione

Con determinazione direttoriale del 21 febbraio 2018 n. 12 si è provveduto alla modifica dell’ordinamento delle funzioni centrali e periferiche dell’INPS.

Tali modifiche sono necessarie per ridefinire il numero delle aree dirigenziali di seconda fascia attribuite alle strutture della Direzione generale e alle strutture territoriali per meglio garantire l’attuazione dell’assetto organizzativo dell’Istituto.

Si rende quindi necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, per la copertura dei posti funzione di nuova istituzione e di quelli che si renderanno vacanti.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio 23 febbraio 2018, n. 838, il personale appartenente al ruolo dirigenziale dell’Istituto potrà inviare la manifestazione di disponibilità per i predetti posti funzione, in ordine di priorità, per un massimo di due preferenze, utilizzando la nuova procedura informatica accessibile dall’intranet dal percorso HOME/Servizi ai dipendenti/Interpello dirigenti.

I soggetti interessati non appartenenti al ruolo dirigenziale dell’Istituto potranno inviare, sempre entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio e in ordine di priorità, la manifestazione di disponibilità all’indirizzo di posta elettronica istituzionale AdesioniTitolaritaSedi@inps.it.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda al messaggio.

Incarichi dirigenziali non generali: interpello per posti funzione

Con determinazione direttoriale del 21 febbraio 2018 n. 12 si è provveduto alla modifica dell’ordinamento delle funzioni centrali e periferiche dell’INPS.

Tali modifiche sono necessarie per ridefinire il numero delle aree dirigenziali di seconda fascia attribuite alle strutture della Direzione generale e alle strutture territoriali per meglio garantire l’attuazione dell’assetto organizzativo dell’Istituto.

Si rende quindi necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, per la copertura dei posti funzione di nuova istituzione e di quelli che si renderanno vacanti.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio 23 febbraio 2018, n. 838, il personale appartenente al ruolo dirigenziale dell’Istituto potrà inviare la manifestazione di disponibilità per i predetti posti funzione, in ordine di priorità, per un massimo di due preferenze, utilizzando la nuova procedura informatica accessibile dall’intranet dal percorso HOME/Servizi ai dipendenti/Interpello dirigenti.

I soggetti interessati non appartenenti al ruolo dirigenziale dell’Istituto potranno inviare, sempre entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio e in ordine di priorità, la manifestazione di disponibilità all’indirizzo di posta elettronica istituzionale AdesioniTitolaritaSedi@inps.it.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda al messaggio.

Incarichi dirigenziali non generali: interpello per posti funzione

Con determinazione direttoriale del 21 febbraio 2018 n. 12 si è provveduto alla modifica dell’ordinamento delle funzioni centrali e periferiche dell’INPS.

Tali modifiche sono necessarie per ridefinire il numero delle aree dirigenziali di seconda fascia attribuite alle strutture della Direzione generale e alle strutture territoriali per meglio garantire l’attuazione dell’assetto organizzativo dell’Istituto.

Si rende quindi necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, per la copertura dei posti funzione di nuova istituzione e di quelli che si renderanno vacanti.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio 23 febbraio 2018, n. 838, il personale appartenente al ruolo dirigenziale dell’Istituto potrà inviare la manifestazione di disponibilità per i predetti posti funzione, in ordine di priorità, per un massimo di due preferenze, utilizzando la nuova procedura informatica accessibile dall’intranet dal percorso HOME/Servizi ai dipendenti/Interpello dirigenti.

I soggetti interessati non appartenenti al ruolo dirigenziale dell’Istituto potranno inviare, sempre entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio e in ordine di priorità, la manifestazione di disponibilità all’indirizzo di posta elettronica istituzionale AdesioniTitolaritaSedi@inps.it.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda al messaggio.

Coltivatori diretti: chiarimenti sull’esonero contributivo

La circolare INPS 11 maggio 2017, n. 85 ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero del contributo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Per il settore agricolo l’esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente entro i limiti del regime de minimis che, come specifica la circolare, è pari a 15.000 euro.

In caso di superamento di tale soglia, quindi, l’esonero non potrà essere concesso, neppure per la parte che non superi il massimale.

La circolare INPS 22 febbraio 2018, n. 32 fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti e la possibilità di modulare la domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia applicato:

  • all’intero nucleo familiare;
  • a se stessi;
  • ad alcuni dei componenti del nucleo familiare.
Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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