Skip to main content

È online la quarta nota trimestrale congiunta sull’occupazione

È stata pubblicata la quarta nota trimestrale congiunta del 2017 sulle tendenze dell’occupazione a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’ISTAT, dell’INPS e dell’INAIL come stabilito dall’accordo inter-istituzionale siglato il 22 dicembre 2015.

La nota trimestrale congiunta è regolarmente diffusa l’ultima settimana dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Alla nota sono  allegati i dati in formato Excel relativi alle serie storiche: i flussi di attivazioni, cessazioni e trasformazioni per settore di attività economica e tipologia di contratto (Comunicazioni obbligatorie, fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rielaborate) e gli stock relativi alle posizioni lavorative dipendenti nelle imprese industriali e dei servizi di fonte ISTAT provenienti dalla rilevazione su Occupazione, Retribuzioni, Oneri Sociali (OROS).

È online la quarta nota trimestrale congiunta sull’occupazione

È stata pubblicata la quarta nota trimestrale congiunta del 2017 sulle tendenze dell’occupazione a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’ISTAT, dell’INPS e dell’INAIL come stabilito dall’accordo inter-istituzionale siglato il 22 dicembre 2015.

La nota trimestrale congiunta è regolarmente diffusa l’ultima settimana dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Alla nota sono  allegati i dati in formato Excel relativi alle serie storiche: i flussi di attivazioni, cessazioni e trasformazioni per settore di attività economica e tipologia di contratto (Comunicazioni obbligatorie, fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rielaborate) e gli stock relativi alle posizioni lavorative dipendenti nelle imprese industriali e dei servizi di fonte ISTAT provenienti dalla rilevazione su Occupazione, Retribuzioni, Oneri Sociali (OROS).

È online la quarta nota trimestrale congiunta sull’occupazione

È stata pubblicata la quarta nota trimestrale congiunta del 2017 sulle tendenze dell’occupazione a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’ISTAT, dell’INPS e dell’INAIL come stabilito dall’accordo inter-istituzionale siglato il 22 dicembre 2015.

La nota trimestrale congiunta è regolarmente diffusa l’ultima settimana dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Alla nota sono  allegati i dati in formato Excel relativi alle serie storiche: i flussi di attivazioni, cessazioni e trasformazioni per settore di attività economica e tipologia di contratto (Comunicazioni obbligatorie, fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rielaborate) e gli stock relativi alle posizioni lavorative dipendenti nelle imprese industriali e dei servizi di fonte ISTAT provenienti dalla rilevazione su Occupazione, Retribuzioni, Oneri Sociali (OROS).

Flusso a Variazione Lista PosPA: implementazione con nuovi elementi

L’INPS, con il messaggio 19 marzo 2018, n. 1206, comunica ai datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici che il Flusso a Variazione della Lista PosPa è stato implementato di ulteriori elementi che consentono il corretto aggiornamento della posizione assicurativa del singolo lavoratore. Le regole di compilazione di tali elementi sono le stesse previste per il Flusso Ordinario.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno: indicazioni operative

L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in attuazione dell’articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha disciplinato l’incentivoOccupazione Mezzogiorno” disponendo che la gestione dello stesso sia in capo all’INPS (decreto direttoriale 2 gennaio 2018, numero 2).

L’incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) ha l’obiettivo di favorire le assunzioni e le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

L’incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori disoccupati, purché l’assunzione non rappresenti l’adempimento di un obbligo da parte del datore di lavoro.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.

L’Istituto, con circolare INPS 19 marzo 2018, n. 49, illustra la disciplina contenuta nel decreto direttoriale ANPAL e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

Attività termale 2018: elenchi delle strutture convenzionate

Sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati degli alberghi e degli stabilimenti termali convenzionati che potranno ospitare gli assicurati dell’Istituto avviati alle cure nella stagione termale 2018.

Come indicato nel messaggio 19 marzo 2018, n. 1201 la domanda di ammissione alle cure termali, inviata esclusivamente in via telematica, dovrà essere presentata dall’assicurato dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno di effettuazione delle cure.

La sede INPS competente, ricevuta ed esaminata la domanda, invierà il provvedimento di accoglimento, con allegato il calendario dei turni per l’anno 2018, che costituirà presupposto per l’ammissione dell’interessato alle cure da parte della struttura convenzionata.

L’assicurato, pena la mancata ammissione al beneficio, dovrà iniziare le cure termali nella struttura prescelta tra quelle indicate negli elenchi entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda. A tale scopo prenderà diretti contatti con la struttura almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno.

Nel messaggio sono infine illustrate ulteriori modalità operative per le attività della stagione termale 2018.

Incentivo occupazione giovani: indicazioni operative e contabili

Con il decreto direttoriale 2 gennaio 2018, n. 3, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire i livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età non inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione NEET” e ha disposto che la gestione dello stesso sia in capo all’INPS.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano giovani aderenti al programma “Garanzia Giovani”.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.

Con la circolare INPS 19 marzo 2018, n. 48 l’Istituto illustra la disciplina contenuta nel citato decreto direttoriale e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

Flusso a Variazione Lista PosPA: implementazione con nuovi elementi

L’INPS, con il messaggio 19 marzo 2018, n. 1206, comunica ai datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici che il Flusso a Variazione della Lista PosPa è stato implementato di ulteriori elementi che consentono il corretto aggiornamento della posizione assicurativa del singolo lavoratore. Le regole di compilazione di tali elementi sono le stesse previste per il Flusso Ordinario.

Assegno di natalità 2018: istruzioni

L’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, commi 125-129, della legge n. 190/2014, c.d. Bonus Bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018  al 31 dicembre 2018  e, con riferimento a tali soggetti,  è corrisposto fino al compimento del primo anno di età.

La circolare INPS 19 marzo 2018, n. 50 nell’ambito del quadro normativo di riferimento, riporta in dettaglio le principali disposizioni vigenti per l’assegno di natalità  riguardanti:

  • indicatore ISEE;
  • requisiti del soggetto richiedente;
  • affidamento temporaneo;
  • termini di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno;
  • misura e durata dell’assegno di natalità;
  • pagamento dell’assegno;
  • parto gemellare ed adozioni plurime;
  • cause di decadenza;
  • precisazioni: rinvio alle istruzioni contenute nelle circolari e messaggi INPS;
  • copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione;
  • aspetti fiscali;
  • istruzioni contabili.

Attività termale 2018: elenchi delle strutture convenzionate

Sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati degli alberghi e degli stabilimenti termali convenzionati che potranno ospitare gli assicurati dell’Istituto avviati alle cure nella stagione termale 2018.

Come indicato nel messaggio 19 marzo 2018, n. 1201 la domanda di ammissione alle cure termali, inviata esclusivamente in via telematica, dovrà essere presentata dall’assicurato dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno di effettuazione delle cure.

La sede INPS competente, ricevuta ed esaminata la domanda, invierà il provvedimento di accoglimento, con allegato il calendario dei turni per l’anno 2018, che costituirà presupposto per l’ammissione dell’interessato alle cure da parte della struttura convenzionata.

L’assicurato, pena la mancata ammissione al beneficio, dovrà iniziare le cure termali nella struttura prescelta tra quelle indicate negli elenchi entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda. A tale scopo prenderà diretti contatti con la struttura almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno.

Nel messaggio sono infine illustrate ulteriori modalità operative per le attività della stagione termale 2018.

Compatibilità NASpI con attività lavorativa subordinata o OTD agricolo

Accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, anche di tipo intermittente o come OTD (operai a tempo determinato) in agricoltura. Questo l’oggetto delle richieste di chiarimenti pervenute all’INPS, in merito alle quali si forniscono indicazioni con il messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

In particolare, le indicazioni riguardano l’applicazione dell’istituto della sospensione della prestazione di cui all’articolo 9, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 relativamente alle seguenti casistiche lavorative:

  • richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità;
  • lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente – con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione – per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera;
  • compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale;
  • percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura;
  • percettore di NASpI che si rioccupi con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità con lo stesso o diverso datore di lavoro.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno: indicazioni operative

L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in attuazione dell’articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha disciplinato l’incentivoOccupazione Mezzogiorno” disponendo che la gestione dello stesso sia in capo all’INPS (decreto direttoriale 2 gennaio 2018, numero 2).

L’incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) ha l’obiettivo di favorire le assunzioni e le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

L’incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori disoccupati, purché l’assunzione non rappresenti l’adempimento di un obbligo da parte del datore di lavoro.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.

L’Istituto, con circolare INPS 19 marzo 2018, n. 49, illustra la disciplina contenuta nel decreto direttoriale ANPAL e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

Incentivo occupazione giovani: indicazioni operative e contabili

Con il decreto direttoriale 2 gennaio 2018, n. 3, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire i livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età non inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione NEET” e ha disposto che la gestione dello stesso sia in capo all’INPS.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano giovani aderenti al programma “Garanzia Giovani”.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.

Con la circolare INPS 19 marzo 2018, n. 48 l’Istituto illustra la disciplina contenuta nel citato decreto direttoriale e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

Compatibilità NASpI con attività lavorativa subordinata o OTD agricolo

Accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, anche di tipo intermittente o come OTD (operai a tempo determinato) in agricoltura. Questo l’oggetto delle richieste di chiarimenti pervenute all’INPS, in merito alle quali si forniscono indicazioni con il messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

In particolare, le indicazioni riguardano l’applicazione dell’istituto della sospensione della prestazione di cui all’articolo 9, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 relativamente alle seguenti casistiche lavorative:

  • richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità;
  • lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente – con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione – per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera;
  • compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale;
  • percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura;
  • percettore di NASpI che si rioccupi con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità con lo stesso o diverso datore di lavoro.

Assegno di natalità 2018: istruzioni

L’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, commi 125-129, della legge n. 190/2014, c.d. Bonus Bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018  al 31 dicembre 2018  e, con riferimento a tali soggetti,  è corrisposto fino al compimento del primo anno di età.

La circolare INPS 19 marzo 2018, n. 50 nell’ambito del quadro normativo di riferimento, riporta in dettaglio le principali disposizioni vigenti per l’assegno di natalità  riguardanti:

  • indicatore ISEE;
  • requisiti del soggetto richiedente;
  • affidamento temporaneo;
  • termini di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno;
  • misura e durata dell’assegno di natalità;
  • pagamento dell’assegno;
  • parto gemellare ed adozioni plurime;
  • cause di decadenza;
  • precisazioni: rinvio alle istruzioni contenute nelle circolari e messaggi INPS;
  • copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione;
  • aspetti fiscali;
  • istruzioni contabili.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno: indicazioni operative

L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in attuazione dell’articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha disciplinato l’incentivoOccupazione Mezzogiorno” disponendo che la gestione dello stesso sia in capo all’INPS (decreto direttoriale 2 gennaio 2018, numero 2).

L’incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) ha l’obiettivo di favorire le assunzioni e le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

L’incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori disoccupati, purché l’assunzione non rappresenti l’adempimento di un obbligo da parte del datore di lavoro.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.

L’Istituto, con circolare INPS 19 marzo 2018, numero 49, illustra la disciplina contenuta nel decreto direttoriale ANPAL e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

Attività termale 2018: elenchi delle strutture convenzionate

Sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati degli alberghi e degli stabilimenti termali convenzionati che potranno ospitare gli assicurati dell’Istituto avviati alle cure nella stagione termale 2018.

Come indicato nel messaggio 19 marzo 2018, n. 1201 la domanda di ammissione alle cure termali, inviata esclusivamente in via telematica, dovrà essere presentata dall’assicurato dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno di effettuazione delle cure.

La sede INPS competente, ricevuta ed esaminata la domanda, invierà il provvedimento di accoglimento, con allegato il calendario dei turni per l’anno 2018, che costituirà presupposto per l’ammissione dell’interessato alle cure da parte della struttura convenzionata.

L’assicurato, pena la mancata ammissione al beneficio, dovrà iniziare le cure termali nella struttura prescelta tra quelle indicate negli elenchi entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda. A tale scopo prenderà diretti contatti con la struttura almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno.

Nel messaggio sono infine illustrate ulteriori modalità operative per le attività della stagione termale 2018.

Flusso a Variazione Lista PosPA: implementazione con nuovi elementi

L’INPS, con il messaggio 19 marzo 2018, numero 1206, comunica ai datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici che il Flusso a Variazione della Lista PosPa è stato implementato di ulteriori elementi che consentono il corretto aggiornamento della posizione assicurativa del singolo lavoratore. Le regole di compilazione di tali elementi sono le stesse previste per il Flusso Ordinario.

Compatibilità NASpI con attività lavorativa subordinata o OTD agricolo

Accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, anche di tipo intermittente o come OTD (operai a tempo determinato) in agricoltura. Questo l’oggetto delle richieste di chiarimenti pervenute all’INPS, in merito alle quali si forniscono indicazioni con il messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

In particolare, le indicazioni riguardano l’applicazione dell’istituto della sospensione della prestazione di cui all’articolo 9, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 relativamente alle seguenti casistiche lavorative:

  • richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità;
  • lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente – con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione – per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera;
  • compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale;
  • percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura;
  • percettore di NASpI che si rioccupi con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità con lo stesso o diverso datore di lavoro.

Incentivo occupazione giovani: indicazioni operative e contabili

Con il decreto direttoriale 2 gennaio 2018, n. 3, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire i livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età non inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione NEET” e ha disposto che la gestione dello stesso sia in capo all’INPS.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano giovani aderenti al programma “Garanzia Giovani”.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.

Con la circolare INPS 19 marzo 2018, n. 48 l’Istituto illustra la disciplina contenuta nel citato decreto direttoriale e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X