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La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 1733, ha ricordato, in conformità con le proprie decisioni n. 22148/2017 e 38882/2018, che il consenso espresso dai singoli lavoratori non esime dalla responsabilità penale il datore di lavoro che abbia impiantato sistemi di video sorveglianza nella propria azienda senza alcun accordo sindacale, o, in alternativa, senza l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.
L’esclusione della deroga trova la sua ragion d’essere nel fatto che i lavoratori sono la parte debole del rapporto e, quindi, sia la procedura pattizia che quella amministrativa hanno la specifica funzione di sottrarre gli stessi da una sudditanza psicologica che può riflettersi sia sulle assunzioni che sullo svolgimento dei singoli rapporti.
(Autori: AS)
(Fonte: Corte di Cassazione)